Ordinanza nº 177 da Constitutional Court (Italy), 05 Giugno 2000

RelatoreMassimo Vari
Data di Resoluzione05 Giugno 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 177

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1998 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Oliveri Giuseppe contro il Ministero dell’Interno, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 ottobre 1998, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha proposto, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), "nella parte in cui disponendo che la differenza tra l’orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo sia retribuita come prestazione di lavoro straordinario", non ne prevede l’inclusione nella base pensionabile;

che la questione é stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da un dirigente superiore della Polizia di Stato, il quale - a seguito della cessazione dal servizio ed il collocamento in posizione di ausiliaria dall’11 ottobre 1987, con attribuzione, dapprima, dell’assegno privilegiato di 6° categoria e, successivamente, dall’11 ottobre 1991, della pensione privilegiata di 6° categoria a vita - ha chiesto "la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in godimento, con l’inclusione nella base pensionabile delle due ore di lavoro straordinario obbligatorio e continuativo retribuito ai sensi" della denunciata disposizione;

che l’ordinanza - osservato che l’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non contempla, nella determinazione della base pensionabile, il compenso per lavoro straordinario -...

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