Ordinanza nº 179 da Constitutional Court (Italy), 08 Giugno 2000

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione08 Giugno 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 179

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sullíedilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal Pretore di Catania sezione distaccata di Acireale nel procedimento civile vertente tra líIstituto autonomo Case Popolari di Acireale e la Cedro Costruzioni s.r.l., iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dellíanno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Pretore di Catania, Sezione distaccata di Acireale, con ordinanza emessa il 30 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento allíart. 24 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sullíedilizia popolare ed economica), nella parte in cui dispone che i creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della Cassa depositi e prestiti, non possono esercitare contro i medesimi enti, nË proseguire, se iniziate, azioni esecutive senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici;

che il giudice a quo, ritenendo di doversi pronunciare soltanto in ordine alle spese di giudizio e di dover a tal fine applicare il principio della soccombenza virtuale - in quanto il rilascio in corso di causa del prescritto nulla osta avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere - osserva che il citato art. 80 si pone in contrasto con il principio sancito dallíart. 24 della Costituzione, in quanto subordina líesercizio dellíazione esecutiva al preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, senza vincolare líemanazione del provvedimento ad alcuna condizione ed affidandolo quindi alla massima discrezionalit‡ della detta autorit‡.

Considerato che il...

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