Sentenza nº 184 da Constitutional Court (Italy), 09 Giugno 2000

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione09 Giugno 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 184

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzione dell’art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), degli artt. 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse l’11 marzo 1998 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale di Torino e il 12 maggio 1998 dal Pretore di Trieste rispettivamente iscritte ai nn. 368, 369, 370, 371, 372 e 527 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 29, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Griotto Giorgio, De Caroli Giovanna e dell’INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 maggio 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Griotto Giorgio, Salvatore Cabibbo per De Caroli Giovanna, Giuseppe Fabiani per l’INPS e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con cinque ordinanze di identico contenuto, emesse nel corso di altrettante controversie di lavoro in grado di appello, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), degli artt. 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

    Premette il Tribunale che il giudizio tende al riconoscimento del diritto della parte privata a vedersi adeguata l’indennità di mobilità, a decorrere dal 1995, in ragione dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e ciò in base al disposto dell’articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, il cui secondo comma è stato modificato dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 299 del 1994.

    L’art. 7, comma 3, della legge n. 223 del 1991 stabilisce che l’indennità di mobilità, calcolata in percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale, venga incrementata ogni anno “in misura pari all’aumento dell’indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti”. Senonché, venuto meno detto meccanismo e non essendo stati convertiti i decreti-legge 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293 - che prevedevano un adeguamento dell’indennità di mobilità con lo stesso sistema fissato per l’integrazione salariale straordinaria - le norme attualmente vigenti non consentono di ritenere esistente un criterio di rivalutazione dell’indennità di mobilità. Ed infatti la legge 13 agosto 1980, n. 427, nel testo modificato dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 299 del 1994, impone sì che a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, ad iniziare dal 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale venga aumentato in ragione dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ma con una norma che non può valere per il trattamento di mobilità.

    L’impossibilità di estendere, in via di interpretazione, il campo di applicazione della norma in ultimo citata anche all’indennità di mobilità verrebbe a creare un’evidente disparità di trattamento, del tutto ingiustificata in considerazione dell’originaria matrice comune tra l’indennità suddetta ed il trattamento straordinario di...

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