Ordinanza nº 305 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2000
Relatore | Piero Alberto Capotosti |
Data di Resoluzione | 19 Luglio 2000 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 305
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI †Presidente
- Francesco GUIZZI †Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO †"
- Massimo VARI †"
- Cesare RUPERTO †"
- Riccardo CHIEPPA †"
- Gustavo ZAGREBELSKY †"
- Valerio ONIDA †"
- Carlo MEZZANOTTE †"
- Fernanda CONTRI †"
- Guido NEPPI MODONA †"
- Piero Alberto CAPOTOSTI †"
- Annibale MARINI †"
- Franco BILE †"
- Giovanni Maria FLICK †"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art. 10, comma 2 della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promossi con ordinanze emesse il 12 novembre 1999 (n. 2 ordinanze), il 25 gennaio (n. 3 ordinanze) e il 22 febbraio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 751 e 752 del registro ordinanze 1999 ed ai nn. 196, 197, 198 e 254 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 19, 21, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Gaetano Cancemi e di Vito Manuele, nonchÈ gli atti di intervento della Regione Siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi gli avvocati Andrea Scuderi per Gaetano Cancemi, Sergio Agrifoglio per Vito Manuele e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per la Regione Siciliana.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo per la Sicilia - sezione staccata di Catania - prima sezione- nel corso di diversi procedimenti instaurati per líannullamento delle deliberazioni dei consigli comunali di sei comuni della Sicilia recanti approvazione della mozione di sfiducia nei confronti dei sindaci in carica, con sei ordinanze del 12 novembre 1999, 25 gennaio e 22 febbraio 2000, di contenuto pressochÈ identico, ha sollevato questione di costituzionalit‡ dellíart. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per líelezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) per contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione;
che la norma impugnata, ad avviso dei giudici rimettenti, stabilendo che líapprovazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale comporta la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale, violerebbe il principio della...
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