Sentenza nº 336 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2000

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione24 Luglio 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 336

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare ††††MIRABELLI †Presidente

- Francesco ††††GUIZZI ††Giudice †

- Fernando ††††SANTOSUOSSO †ì

- Massimo ††††VARI †††ì

- Cesare ††††RUPERTO ††ì

- Riccardo ††††CHIEPPA ††ì

- Valerio ††††ONIDA ††ì

- Carlo †††††MEZZANOTTE †ì

- Fernanda ††††CONTRI ††ì

- Guido ††††NEPPI MODONA †ì

- Piero Alberto †††CAPOTOSTI ††ì

- Annibale ††††MARINI ††ì

- Franco ††††BILE †††ì

- Giovanni Maria †††FLICK †††ì ††

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1998 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile fra Nigro Francesco Paolo e Cicala Giuseppe e altra, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dellíanno 1999.

†Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

†1. ó Un ingegnere libero professionista conveniva in giudizio due clienti, asserendo che costoro, dopo avergli conferito l'incarico di redigere il progetto di un fabbricato, da realizzare su un fondo venduto dallo stesso ingegnere ai committenti, recedevano dal contratto, affidando la progettazione e la direzione dei lavori ad altro professionista. Líattore chiedeva pertanto che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni subÏti per effetto dellíanticipato recesso.

†Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale adÏto ha sollevato, in riferimento allíart. 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), nella parte in cui prevede che, nellíipotesi di recesso del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

†2. ó Il giudice a quo premette che la domanda proposta dallíattore ha a oggetto, fra líaltro, il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno che gli sarebbe derivato dallíesecuzione della progettazione e della direzione dei lavori del costruendo fabbricato. Tale danno nascerebbe dallíinadempimento dellíobbligazione assunta dai convenuti sia con il compromesso, sia con líatto pubblico di vendita.

†Secondo il Collegio, la normativa applicabile alla vicenda in esame sarebbe costituita dallíart. 10 della legge n. 143 del 1949, che disciplina gli...

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