Sentenza nº 361 da Constitutional Court (Italy), 26 Luglio 2000

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione26 Luglio 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 361

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI †Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI †"

- Riccardo CHIEPPA †"

- Gustavo ZAGREBELSKY †"

- Valerio ONIDA †"

- Carlo MEZZANOTTE †"

- Fernanda CONTRI †"

- Guido NEPPI MODONA †"

- Franco BILE †"

- Giovanni Maria FLICK †"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennit‡ di maternit‡ per le lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1999 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Cabrini Sara e líINPS, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dellíanno 1999.

††Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 20 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennit‡ di maternit‡ per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione, a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale, dellíindennit‡ giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, come Ë stabilito invece per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone.

    Il rimettente, il quale deve decidere in ordine alla domanda proposta da una imprenditrice agricola a titolo principale per ottenere la corresponsione dellíindennit‡ di maternit‡ da parte dellíIstituto nazionale della previdenza sociale, osserva che líart. 13 della legge n. 233 del 1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) ha stabilito líestensione a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale delle disposizioni della legge n. 1047 del 1957 (Estensione dellíassicurazione per invalidit‡ e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) con decorrenza dal 1∞ luglio 1990, sÏ che, sotto il profilo previdenziale, gli imprenditori agricoli sono stati equiparati ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

    La medesima equiparazione tra le indicate categorie non sussiste invece in relazione alla corresponsione dellíindennit‡ di maternit‡, poichÈ la legge n. 546 del 1987 attribuisce detta indennit‡ solo alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, ma non alle imprenditrici agricole a titolo principale.

    Ad avviso del giudice a quo, la indicata esclusione appare irragionevole, in quanto nel periodo della gravidanza e del puerperio le imprenditrici agricole sono soggette al medesimo rischio delle altre lavoratrici; benchÈ alle imprenditrici non sia richiesta líesecuzione manuale di lavori agricoli, tuttavia líassenza di tale requisito non costituisce un connotato essenziale nella definizione di imprenditore agricolo.

    Gli artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non prevedono líindennit‡ di maternit‡ per le imprenditrici agricole, si porrebbero perciÚ in contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione.

    In particolare, il rimettente ravvisa una disparit‡ di trattamento nella circostanza che solo alle lavoratrici autonome Ë riconosciuta la predetta indennit‡, pur in presenza del medesimo evento della maternit‡ e nonostante la identica funzione sociale della norma, diretta a supplire alla mancanza di reddito durante il periodo della gravidanza; appare quindi illegittima la totale esclusione dellíindennit‡ rispetto alla categoria delle imprenditrici agricole a titolo principale, potendosi eventualmente giustificare soltanto la previsione di diversi trattamenti normativi ed economici fra le varie categorie di lavoratrici autonome in relazione alle diverse situazioni, come ha affermato la Corte...

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