Sentenza nº 425 da Constitutional Court (Italy), 17 Ottobre 2000

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione17 Ottobre 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 425

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1∞ settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1999 dal Tribunale di Benevento, il 21 ed il 29 ottobre 1999 dal Giudice istruttore del Tribunale di Lecce, lí8 novembre 1999 dal Tribunale di Brindisi, il 10 dicembre 1999 dal Giudice istruttore del Tribunale di Lecce, il 9 dicembre 1999 dal Tribunale di Brindisi, il 14 gennaio 2000 (n. 2 ordinanze) dal Giudice istruttore del Tribunale di Civitavecchia, il 9 dicembre 1999 dal Tribunale di Brindisi e il 23 novembre 1999 dal Tribunale di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 686, 690 e 753 del registro ordinanze 1999 ed ai nn. 8, 44, 55, 165, 166, 175 e 205 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dellíanno 1999 e nn. 4, 5, 8, 9, 17 e 20, prima serie speciale, dellíanno 2000.

†Visti gli atti di costituzione della Fidicasa s.r.l. e Nuova Formula í78 s.r.l., della Banca Popolare di Ancona s.p.a., della Banca del Salento s.p.a., del Banco di Napoli s.p.a. e del Banco San Paolo-IMI s.p.a. nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†udito nellíudienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

†uditi gli avvocati Stanislao Aureli per la Fidicasa s.r.l. e nuova Formula í78 s.r.l., Salvatore Maccarone per la Banca Popolare di Ancona s.p.a., Giorgio De Nova e Salvatore Maccarone per la Banca del Salento s.p.a., Gustavo Minervini e Vittorio Gesmundo per il Banco di Napoli s.p.a. e líAvvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

†1.- I giudici del Tribunale di Benevento (con unica ordinanza del 21 ottobre 1999: r.o. n. 686 del 1999), del Tribunale di Lecce (con tre ordinanze, del 21 ottobre, 29 ottobre e 10 dicembre 1999: r.o. nn. 690 e 753 del 1999, n. 44 del 2000), del Tribunale di Brindisi (con tre ordinanze, dellí8 novembre, 9 dicembre e, ancora, del 9 dicembre 1999: r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000), del Tribunale di Civitavecchia (con due ordinanze, entrambe del 14 gennaio 2000: r.o. nn. 165 e 166 del 2000) e del Tribunale di Bari (con unica ordinanza, del 23 novembre 1999: r.o. n. 205 del 2000), davanti ai quali pendono giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi nei confronti di banche da alcuni loro clienti, hanno sollevato ñ in riferimento a vari parametri ñ questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1∞ settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come ´art. 25, comma 2ª in r.o. n. 686 del 1999 e nn. 165 e 166 del 2000; erroneamente indicato come ´art. 120, comma 3, del decreto legislativo 1∞ settembre 1993, n. 385ª in r.o. n. 690 del 1999 e n. 44 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalit‡ e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivit‡ bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], siano valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalit‡ ed i tempi ivi previsti.

†Secondo le diverse prospettazioni dei rimettenti, la norma denunciata, contenuta nel decreto legislativo n. 342 del 1999, emanato ñ giusta quanto precisato nel suo preambolo - in attuazione dellíart. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che delega al Governo líemanazione (entro il termine di cui al comma 1 e con le modalit‡ di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo) di ´disposizioni integrative e correttiveª del testo unico bancario, ´nel rispetto dei princÌpi e criteri direttivi e con líosservanza della procedura indicati nellíart. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142ª, si porrebbe in contrasto:

†a) con l'art. 77 Cost., per asserito eccesso rispetto alla legge di delegazione, stante la dedotta mancata previsione, in questa, della possibilit‡ di derogare retroattivamente al disposto dell'art. 1283 cod. civ. (recante un generale divieto di anatocismo) e di far dipendere dalle determinazioni del CICR la validit‡ e l'efficacia delle clausole di anatocismo bancario (r.o. n. 686 del 1999);

†b) con l'art. 76 Cost.:

†b.1) per l'asserita inosservanza del termine previsto dall'art. 1 della legge n. 128 del 1998 ai fini dell'esercizio della delega (cioË di un anno a decorrere dal 22 maggio 1998) a fronte dell'emanazione solo in data 4 agosto 1999 del decreto legislativo n. 342 del 1999, in vigore dal 19 ottobre 1999 (r.o. nn. 8, 55, 175 e 205 del 2000);

†b.2) per líasserita mancanza, nella legge di delegazione, di un qualsiasi principio o criterio direttivo attinente all'anatocismo (r.o. nn. 690 e 753 del 1999; r.o. nn. 8, 55, 165, 166, 175 e 205 del 2000);

†b.3) per líasserita sua non riconducibilit‡ al cÛmpito, fissato nella legge di delegazione, di integrare o correggere il testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), tenuto conto che tale testo unico non contempla l'istituto dell'anatocismo (r.o. n. 690 del 1999);

†b.4) per líasserita mancanza di previsione, nella legge di delegazione, del potere per il legislatore delegato di emanare norme di interpretazione autentica (r.o. n. 690 del 1999) o ad efficacia retroattiva (r.o. nn. 8, 55, 165, 166 e 175 del 2000), nonchÈ di far dipendere dalle determinazioni del CICR la validit‡ e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo bancario (r.o. nn. 165 e 166 del 2000);

†b.5) in base alla motivazione di cui ad un ´provvedimento in attiª (r.o. n. 44 del 2000);

†c) con l'art. 3 Cost.:

†c.1) per l'ingiustificata disparit‡ di trattamento tra i soggetti ai quali si applica la norma che consente l'anatocismo bancario ed i soggetti per i quali, non trovando applicazione il testo unico bancario, vige il generale divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ. (r.o. n. 686 del 1999; r.o. nn. 8, 55, 165, 166 e 175 del 2000);

†c.2) per l'ingiustificata deroga al principio dell'irretroattivit‡ delle leggi (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), tale da rendere valide clausole anatocistiche stipulate solo per talune categorie di rapporti, in modo da favorire un contraente "forte", quale la banca (r.o. n. 686 del 1999; r.o. nn. 8, 55, 165 166 e 175 del 2000);

†c.3) per l'ingiustificata diversit‡ di trattamento ratione temporis, stante l'efficacia retroattiva della denunciata norma, di situazioni identiche (r.o. nn. 165 e 166 del 2000);

†c.4) per l'ingiustificata disparit‡ di trattamento, nei confronti dei clienti delle banche, nella fase anteriore al regime fissato con la delibera del CICR, tra la posizione debitoria verso la banca - con validit‡ dell'anatocismo trimestrale - e la posizione creditoria - con invalidit‡ di tale anatocismo - (r.o. n. 205 del 2000);

†c.5) per l'irragionevole attribuzione di validit‡ a clausole anatocistiche gi‡ riconosciute illecite dalla Corte di cassazione, con le sentenze 16 marzo 1999 n. 2374 e 30 marzo 1999 n. 1096 (r.o. n. 205 del 2000);

†d) con l'art. 24 Cost., per la menomazione della tutela giurisdizionale di chi abbia agito contro una banca, fidando nel diritto (all'epoca) vivente sulla nullit‡ - per contrasto con l'art. 1283 cod. civ. - di clausole anatocistiche bancarie (r.o. n. 686 del 1999; r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000);

†e) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., perchÈ il legislatore delegato avrebbe intenzionalmente disposto al solo fine di dirimere il contenzioso pendente tra banche e clienti sulle clausole anatocistiche bancarie, cosÏ violando la riserva ai magistrati della funzione giurisdizionale e ledendo l'indipendenza e l'autonomia di questi (r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000);

†f) con gli artt. 3 e 47 Cost., per l'irragionevole favore accordato alla pericolosa pratica oligopolistica e di cartello dell'anatocismo, tale da minare la stabilit‡ dei prezzi e dell'intero sistema economico, erodendo l'entit‡ del risparmio (r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000).

†g) con ´i limiti costituzionali al potere di emanare leggi interpretativeª (r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000).

†1.1.- Quanto alla rilevanza delle questioni, tutte le ordinanze ñ con líeccezione di quella registrata al n. 44 del 2000 (che non contiene la descrizione della fattispecie dedotta nel giudizio principale e che rinvia, per la motivazione, ad altro provvedimento) - dopo aver indicato in quella denunciata la norma applicabile (in virt˘ della sua asserita efficacia retroattiva) nelle controversie a quibus, precisano che nei giudizi in corso risulta, appunto, prospettata (ed ex adverso negata) la nullit‡ di clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR menzionata nel vigente art. 120, comma 2, del testo unico bancario (comma introdotto dallíart. 25, comma 2, del...

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