Ordinanza nº 446 da Constitutional Court (Italy), 27 Ottobre 2000

RelatorePiero Alberto Capotosti
Data di Resoluzione27 Ottobre 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 446

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI †Presidente

- Francesco GUIZZI †Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO †"

- Massimo VARI †"

- Cesare RUPERTO †"

- Riccardo CHIEPPA †"

- Gustavo ZAGREBELSKY †"

- Valerio ONIDA †"

- Carlo MEZZANOTTE †"

- Fernanda CONTRI †"

- Guido NEPPI MODONA †"

- Piero Alberto CAPOTOSTI †"

- Annibale MARINI †"

- Franco BILE †"

- Giovanni Maria FLICK †"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per líelezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da S.O. contro il Comune di Patti ed altri, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dellíanno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione del consiglio comunale di Patti recante approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, con ordinanza del 15 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per líelezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) per contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione;

che la norma impugnata, ad avviso del giudice rimettente, stabilendo che líapprovazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale determina la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale, violerebbe il principio della sovranit‡ popolare, poichÈ, allíinterno del sistema elettorale vigente nella Regione Siciliana, nel quale líelettore - secondo il meccanismo del voto c.d. disgiunto - ha facolt‡ di attribuire il voto anche ad un candidato sindaco non collegato alla lista da lui prescelta, si verrebbe a creare un rapporto diretto fra il corpo elettorale ed il sindaco, che proprio la...

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