Sentenza nº 461 da Constitutional Court (Italy), 03 Novembre 2000

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione03 Novembre 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 461

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Valerio ONIDA "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1999 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Giorgetto Francesca e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altra, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l’avvocato Michele Di Lullo per l’INPS.

Ritenuto in fatto

1. - La convivente more uxorio del titolare di una pensione ha promosso, alla morte di quest’ultimo, un giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, diretto al riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità attribuito, invece, alla moglie separata del defunto.

Nel corso del giudizio, il tribunale adito ha sollevato, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

  1. dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non include il convivente more uxorio nell’elenco dei soggetti legittimati ad ottenere la pensione di reversibilità, pur attribuendo il relativo diritto al coniuge superstite;

  2. dell’art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento...

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