Sentenza nº 482 da Constitutional Court (Italy), 09 Novembre 2000

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione09 Novembre 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 482

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI †Giudice

- Massimo VARI †"

- Cesare RUPERTO †"

- Riccardo CHIEPPA †"

- Gustavo ZAGREBELSKY †"

- Valerio ONIDA †"

- Fernanda CONTRI †"

- Guido NEPPI MODONA †"

- Piero Alberto CAPOTOSTI †"

- Annibale MARINI †"

- Franco BILE †"

- Giovanni Maria FLICK †"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promossi con ordinanze emesse il 29 aprile 1999 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Fiengo Raffaele e Triola Clementina, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dellíanno 1999 e il 1∞ luglio 1999 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Albertoni Valeria e Cadamosti Crespi Ines, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dellíanno 1999.

†Visti líatto di costituzione di Albertoni Valeria nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†udito nellíudienza pubblica del 4 luglio 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri;

†uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e NicolÚ Zanon per Albertoni Valeria e líavvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Il Pretore di Napoli, nel corso di un giudizio in materia di locazione - nel quale il convenuto locatore aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni da ritardato rilascio dellíimmobile locato ad uso abitativo, quantificandoli nella differenza tra il canone di mercato e quello effettivamente corrisposto dal conduttore - con ordinanza emessa il 29 aprile 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore dallíobbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dellíart. 1591 del codice civile, allorchÈ sia corrisposta la maggiorazione del venti per cento dellíimporto del canone.

    Il rimettente osserva anzitutto che la norma impugnata, applicabile anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge, stabilisce líentit‡ del corrispettivo dovuto dal conduttore dopo la cessazione del contratto in tutte le ipotesi in cui il locatore non abbia potuto porre in esecuzione il titolo per il rilascio dellíimmobile, a causa delle sospensioni della esecuzione o della graduazione degli sfratti previste da normative precedenti o da disposizioni della stessa legge n. 431 del 1998; il richiamo alle normative previgenti, contenuto nella disposizione impugnata, dimostra che il legislatore ha voluto introdurre, con effetto retroattivo, una limitazione al risarcimento del danno da ritardato rilascio dellíimmobile, determinandolo in una somma mensile pari allíammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con applicazione automatica degli aggiornamenti annuali nella misura del settantacinque per cento della variazione dellíindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nellíanno precedente e con líulteriore maggiorazione del venti per cento sullíimporto aggiornato.

    Ad avviso del giudice rimettente, líart. 6, comma 6, della legge n. 431 del 1998, predeterminando in maniera forfettaria il maggior danno subito dal locatore, si porrebbe in contrasto con il criterio di ragionevolezza nelle scelte legislative, poichÈ non consentirebbe la dimostrazione dellíentit‡ dellíeffettivo pregiudizio cagionato dal comportamento illecito del conduttore ed esporrebbe quindi il locatore al rischio di ottenere un risarcimento solo parziale del danno subito, soprattutto nelle ipotesi in cui il canone corrisposto dal conduttore sia largamente inferiore a quello di mercato.

    La norma censurata contrasterebbe anche con líart. 24 della Costituzione, in quanto al locatore sarebbe negata la possibilit‡ di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla norma stessa.

    Sussisterebbe, infine, ad avviso del rimettente, una violazione della garanzia costituzionale del diritto di propriet‡, poichÈ la norma impugnata non consentirebbe al proprietario di ottenere un pieno ristoro del suo patrimonio, depauperato dal comportamento illecito del conduttore.

  2. ñ Eí intervenuto...

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