Sentenza nº 508 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 2000

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione20 Novembre 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.508

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di A. G., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 5 novembre 1998, la Corte di cassazione ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

  2. – Premesse le vicende del giudizio di merito, quanto al fatto storico e quanto alle diverse conclusioni dei giudici di primo grado e di appello, la Corte rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione: si tratta infatti di verificare la legittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto della contestazione all’imputato.

  3. – Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione svolge la motivazione dell’ordinanza attraverso una rassegna del percorso della giurisprudenza costituzionale e delle modifiche normative in tema di reati "di religione".

    La Cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte costituzionale sull’art. 402 cod. pen. - sentenza n. 39 del 1965 – con la quale era stata rigettata una questione di costituzionalità, riferita agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, principalmente sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero essere rivolte.

    La norma penale in argomento – prosegue la Corte rimettente – si riferisce alla "religione dello Stato", una nozione, questa, ripresa dall’art. 1 dello Statuto albertino e ribadita nell’art. 1 del Trattato Lateranense del 1929, che, oltre a essere incompatibile con il principio supremo di laicità dello Stato (quale emerge dalle sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995 della Corte costituzionale), é stata comunque superata dalle modifiche concordatarie del 1984; il punto 1 del Protocollo addizionale all’accordo di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, infatti, afferma che "si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano".

    E...

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