Sentenza nº 65 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 1999

RelatoreMassimo Vari
Data di Resoluzione12 Marzo 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.65

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Ancona Salvatore contro il Comune di Ostuni ed altro, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del giudizio promosso da Ancona Salvatore, per ottenere l’annullamento della delibera comunale (n. 810 del 12 giugno 1997) con la quale era stata revocata la sua assunzione alle dipendenze del Comune di Ostuni, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza in data 16 luglio 1997 (r.o. n. 54 del 1998) - emessa in sede cautelare, previo accoglimento, in via interinale e provvisoria, dell’istanza di sospensione dell’esecuzione dell'atto - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione.

    Premette il giudice a quo che il menzionato Comune aveva provveduto, a seguito di richiesta di avviamento a selezione rivolta al competente Ufficio circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione, all’assunzione (provvisoria e con salvezza dell’accertamento del possesso dei richiesti requisiti) del ricorrente (delibera n. 197 dell’11 febbraio 1997).

    Dopo la stipula del contratto di lavoro, l’Ufficio del lavoro aveva comunicato al Comune (con nota del 3 aprile 1997) l'avvenuta cancellazione dell'Ancona dalla prima classe delle liste di collocamento nonchè la revoca dell'avviamento a selezione, essendo l'interessato risultato titolare di partita I.V.A., con iscrizione alla C.C.I.A.A. sin dall'11 dicembre 1986, ed avendo svolto attività di rappresentante di commercio nel periodo 2 gennaio 1989/16 maggio 1996, "con regolare presentazione delle dichiarazioni II.DD. e I.V.A.". Di qui la conseguente revoca anche dell’assunzione in servizio, oggetto di impugnazione, insieme alla nota dell'Ufficio del lavoro, innanzi al rimettente.

  2. - Il giudice a quo, nel rammentare che l’art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 56 del 1987, prevede l'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento, fra gli altri, anche di coloro che siano "...occupati a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione...", esclude che, in detta previsione, possano farsi rientrare, in via interpretativa, anche i lavoratori autonomi, sia pure dotati di reddito o volume di affari modesti. Una siffatta scelta ermeneutica richiederebbe, secondo l'ordinanza, "una attività di inammissibile integrazione del dato normativo", ponendosi "in chiaro e stridente contrasto con il dato letterale della norma", che si riferisce, in modo univoco, "a posizioni di lavoro dipendente".

    Di qui la prospettata violazione, in primo luogo, del "principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, in relazione al diverso ed ingiustificato trattamento riservato ai lavoratori autonomi, occupati solo parzialmente, rispetto ai lavoratori dipendenti nelle medesime condizioni"; e, in secondo luogo, dell’art. 4 della Costituzione, apparendo la disposizione "ingiustamente preclusiva", per il lavoratore non dipendente occupato a tempo parziale, "della facoltà di scelta e di cambiamento dell’attività...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT