Ordinanza nº 104 da Constitutional Court (Italy), 30 Marzo 1999

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione30 Marzo 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 104

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile promosso da Francesca Giorgetto nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e di altra, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l’avvocato Carlo De Angelis per l’INPS e l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio, promosso dalla convivente di un pensionato deceduto, diretto ad ottenere dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una quota della pensione di reversibilità attribuita alla moglie, di fatto separata, del titolare della pensione, il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 20 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e...

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