Ordinanza nº 157 da Constitutional Court (Italy), 10 Maggio 1999

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione10 Maggio 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 157

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano – in sede di udienza preliminare nel procedimento a carico di una persona trovata in possesso di un "alambicco rudimentale" e di otto litri di liquido "presumibilmente grappa", e per ciò imputata del reato di cui all'art. 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), per aver fabbricato illegalmente otto litri di grappa – prima di pronunciarsi sulla istanza di patteggiamento avanzata dall'imputata, con ordinanza in data 20 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui punisce la fabbricazione clandestina di alcole o di bevande alcoliche con la pena minima di sei mesi di reclusione e di lire quindici milioni di multa;

che, ad avviso del giudice a quo, il legislatore, con la previsione di sanzioni minime così elevate, sembrerebbe non aver tenuto conto "della realtà sociale del fenomeno disciplinato, delle concrete limitate dimensioni dei singoli casi, della inferiorità economica delle persone...

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