Ordinanza nº 236 da Constitutional Court (Italy), 11 Giugno 1999

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione11 Giugno 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 236

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990), promossi con due ordinanze emesse il 7 luglio 1998 dal Pretore di Padova nei procedimenti civili vertenti tra Luciano Belluco ed altra e Raffaella Bregolin e Ministero delle politiche agricole, iscritte ai nn. 685 e 686 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con due identiche ordinanze del 7 luglio 1998 il Pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990), in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, ricompresa nella più generale disposizione dell’art. 63 della legge n. 428 del 1990 che appresta gli strumenti sanzionatori connessi alla disciplina in tema di prelievo di corresponsabilità sui cereali (disciplina contenuta essenzialmente nel regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e successive modifiche e integrazioni, e svolta in dettaglio dai decreti interministeriali 13 giugno 1989, n. 242 e 23 luglio 1990, n. 228), in quanto stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quattro e non superiore a venti (recte: quaranta) milioni di lire per i soggetti esonerati dall’obbligo del prelievo che omettono di informare, secondo i modi e i tempi prescritti dalla normativa, gli organi di...

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