Ordinanza nº 256 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 1999

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione23 Giugno 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 256

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 118, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1998 dalla Corte d’appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Failla s.n.c. ed altri e il Banco di Sicilia s.p.a., iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 luglio 1998 la Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 118, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), limitatamente all’inciso "é convenuta la facoltà di modificare unilateralmente", cioé nella parte in cui, nei contratti bancari di durata, fa dipendere le variazioni degli effetti delle clausole contrattuali sfavorevoli al cliente dall’esercizio, appunto, della convenuta facoltà di modificare unilateralmente dette clausole;

che questa norma, ad avviso del giudice rimettente, violerebbe gli art. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, eccedendo dalla delega legislativa concessa al Governo con l’art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)";

che la controversia all’esame della Corte d’appello di Torino riguarda, secondo quanto riferisce lo stesso giudice, la domanda della parte appellante - che aveva contratto un mutuo fondiario convenendo che le rate semestrali di ammortamento fossero correlate alle variazioni del cambio della lira italiana rispetto...

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