Sentenza nº 283 da Constitutional Court (Italy), 05 Luglio 1999

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione05 Luglio 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 283

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dalla Corte d’appello di Roma - sezione minorenni nel procedimento civile promosso da Francesco Miceli ed altra, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di costituzione di Francesco Miceli ed altra;

udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

udito l’avvocato Francesco Miceli per Francesco Miceli ed altra.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni, che aveva rigettato l’istanza dei ricorrenti, aspiranti alla dichiarazione di idoneità all’adozione di un minore straniero, perchè la differenza di età tra essi ed il minore che avevano intenzione di adottare era superiore a quaranta anni, la Corte d’appello di Roma - sezione minorenni, con ordinanza emessa il 3 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), nella parte in cui non consente l’adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l’età di questi ultimi superi di più di quaranta anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione derivi per il minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

    La Corte d’appello rileva che l’idoneità dei coniugi per l’adozione internazionale é dichiarata, come prevede l’art. 30 della legge n. 184 del 1983, solitamente quando non é stato ancora individuato il minore da adottare. Ciò non esclude che, in situazioni particolari, la dichiarazione di idoneità, che implica l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 6 della stessa legge, possa essere orientata ad un determinato minore, pur precedendo il provvedimento dell’autorità straniera la cui efficacia in Italia sarà poi dichiarata dallo stesso tribunale per i minorenni. Nel caso sottoposto all’esame del giudice rimettente, il minore straniero che i coniugi intenderebbero adottare - proveniente da una zona contaminata dal disastro nucleare di Chernobyl, in precarie condizioni psichiche, portatore di handicap, in stato di abbandono e ricoverato in un istituto nel paese di origine - era già stato più volte ospitato, per circa 17 mesi, nella famiglia dei richiedenti l’adozione, nella quale era affettivamente inserito.

    La dichiarazione di idoneità specifica per l’adozione di quel determinato minore sarebbe necessaria proprio perchè il giudice possa, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 148 del 1992 e n. 303 del 1996), valutare in concreto se da quella mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, tale da consentire la deroga all’ordinario limite del divario di età tra adottanti ed adottando. La valutazione dell’idoneità in concreto, riferita ad uno specifico minore, sarebbe anzi necessaria sia per rassicurare l’autorità straniera sulla possibile efficacia del provvedimento di adozione che essa é chiamata ad emettere, nonostante il superamento dei limiti posti in astratto dalla legge italiana, sia per garantire l’ingresso del minore nel nostro Paese. Sicchè la questione di legittimità costituzionale della norma che disciplina i limiti del divario di età tra adottanti ed adottando sarebbe rilevante anche nella fase del procedimento di accertamento preventivo dell’idoneità dei coniugi, senza che si debba attendere la fase della dichiarazione di efficacia del provvedimento di...

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