Sentenza nº 386 da Constitutional Court (Italy), 15 Ottobre 1999

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione15 Ottobre 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 386

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Bianchi Fausto contro l’Ufficio del registro di Torino, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di successione promosso dal terzo acquirente di un immobile facente parte dell'asse ereditario, la Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 2 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, 113 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

    Premette il giudice rimettente che la disciplina legislativa in materia, mentre accorderebbe al fisco privilegio sull'immobile caduto in successione per il pagamento della relativa imposta, precluderebbe al terzo acquirente di tale bene la possibilità di contestare, nell'inerzia del successore mortis causa, la pretesa dell'ufficio impositore in ordine all'entità del maggior valore accertato.

    Diversamente da quanto disposto per l'INVIM, il suddetto acquirente non solo non sarebbe posto in condizione di venire a conoscenza dell'accertamento di maggiore valore, ma >, essendo tale legittimazione attribuita in via esclusiva all'erede.

    Il dubbio di costituzionalità riguarderebbe, pertanto, ad avviso del rimettente, non già la previsione del privilegio immobiliare a garanzia dell'obbligazione tributaria, ma la disciplina dell'accertamento di maggior valore che non accorderebbe al terzo...

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