Ordinanza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 29 Gennaio 1998
Relatore | Annibale Marini |
Data di Resoluzione | 29 Gennaio 1998 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.6
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Francesco GUIZZI Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI Giudice
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Petronici Claudio contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze, iscritta al n. 1211 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha sollevato con ordinanza del 12 marzo 1996 (R.O. n. 1211/96) questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;
che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice a quo concerne la legittimità della detrazione di imposta per i figli a carico effettuata dal ricorrente in misura superiore a quella stabilita dall'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
che, ad avviso della Commisssione rimettente, la disposizione impugnata, accordando una detrazione di imposta per i figli a carico in misura esigua rispetto agli oneri economici necessari al mantenimento degli stessi, risulterebbe inidonea ad assicurare una effettiva tutela della famiglia e si porrebbe, sotto tale aspetto, in contrasto con gli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;
che nel giudizio é intervenuto il...
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