Ordinanza nº 25 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 1998

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione18 Febbraio 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.25

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 80 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sullíedilizia popolare ed economica) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento civile vertente tra líIstituto Autonomo Case Popolari di Acireale e la Cedro Costruzioni s.r.l., iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dellíanno 1997.

Visto líatto di costituzione della Cedro Costruzioni s.r.l.;

udito nellíudienza pubblica del 27 gennaio 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza del 28 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento allíart. 24 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 80 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sullíedilizia popolare ed economica), nella parte in cui dispone che i creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della Cassa depositi e prestiti, non possono esercitare, nË proseguire contro i medesimi enti azioni esecutive senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici;

che ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame, la quale subordina líesercizio dellíazione esecutiva al preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, senza vincolare líemanazione del provvedimento ad alcuna condizione, si porrebbe in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale, la quale, come la stessa Corte costituzionale ha dichiarato, "non puÚ essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi" (sentenze nn. 406 del 1993, 15 del 1991 e 530 del 1989);

che dinanzi a questa...

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