Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 26 Febbraio 1998

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione26 Febbraio 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.27

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), quest’ultimo come sostituito dall’art. 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e dell’art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 641 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1996 dal Pretore di Massa, il 5 febbraio 1997 dal Tribunale di Firenze, il 12 giugno 1997 dal Pretore di Trento, rispettivamente iscritte al n. 1294 del registro ordinanze 1996, e ai nn. 174 e 611 del registro ordinanze 1997, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 1996 e nn. 15 e 39, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Tavarini Stefania, Brogini Roberto ed altri e Vaia Riccarda, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 dicembre 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi l’Avvocato Sergio Grasselli per Tavarini Stefania, Brogini Roberto e altri e Vaia Riccarda e l’Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un giudizio promosso, per la corresponsione dell’indennizzo di cui all’art.1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, da un soggetto che affermava di aver contratto la poliomielite in conseguenza della vaccinazione praticata con metodo Sabin il 21 marzo e il 20 aprile 1964, il Pretore di Massa, con ordinanza del 10 ottobre 1996 (reg. ord. n. 1294 del 1996), ha sollevato, per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, "in rapporto agli artt. 2 e 38 Cost.", questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), "nella parte in cui esclude dall’indennizzo per menomazioni permanenti dell’integrità fisica coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria dopo l’entrata in vigore della legge n. 695 del 1959, al di fuori dei casi previsti dal comma 4 dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992".

Il giudice a quo rileva che illegittimamente la norma impugnata non riconosce il diritto all’indennizzo a chi si sia sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica in un’epoca in cui essa, non ancora obbligatoria, era ritenuta comunque necessaria, mentre lo prevede per coloro che abbiano contratto il virus dell’HIV o abbiano subíto esiti permanenti di epatiti a seguito di emotrasfusioni, ovvero per la persona che si sia sottoposta a vaccinazioni necessarie, seppure non obbligatorie, per motivi di lavoro o per incarico del suo ufficio o per poter accedere a uno stato estero (commi 2, 3 e 4 del medesimo art.1). Con tali disposizioni il legislatore, come evidenziato dalla sentenza n.118 del 1996 della Corte costituzionale, ha inteso realizzare un intervento di natura assistenziale, costituzionalmente consentito dagli artt. 2 e 38 della Costituzione, in favore di soggetti non giuridicamente obbligati ma eventualmente solo necessitati a sottoporsi al trattamento sanitario: intervento, questo, che si giustifica come scelta di "socializzazione" di un danno di particolare rilievo.

Le situazioni degli emotrasfusi - che abbiano contratto il virus dell’HIV a seguito del trattamento sanitario o abbiano subíto danni irreversibili da epatite post-trasfusionale - in relazione alle quali viene riconosciuto un indennizzo, non sono manifestamente incomparabili con quella della ricorrente nel giudizio a quo, trattandosi sempre di danni derivati al singolo a seguito di un trattamento sanitario diretto alla protezione della salute, ma fonte di pericoli per lo stesso bene che il trattamento é diretto a proteggere, in quanto astrattamente rischioso, e vertendosi comunque in ipotesi nelle quali difficilmente un’efficace tutela può essere assicurata dagli ordinari strumenti civilistici di risarcimento del danno.

Parimenti la situazione dei soggetti vaccinati contro la poliomielite nella vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, secondo il rimettente, non é manifestamente incomparabile con quella di coloro la cui vaccinazione sia necessaria per motivi di lavoro o d’ufficio o per poter accedere a uno stato estero, secondo le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992: difatti anche in questi casi la vaccinazione non é obbligatoria ma soltanto necessaria e la necessità del trattamento viene ritenuta dalla legge rilevante sempre che sussistano il motivo o il fine normativamente previsti, anche se gli interessi, alla base di tali finalità, sono diversi. Nel caso di specie il soggetto si era determinato alla vaccinazione per la tutela della salute sua e di quella altrui, in rapporto all’elevato rischio di contagio in età scolare e prescolare.

1.2. — Si é costituita in giudizio la parte privata, chiedendo l’accoglimento della questione. Sussisterebbe, a suo avviso, una chiara disparità di trattamento tra la ricorrente (e con lei i vaccinati contro la poliomielite prima della legge n. 51 del 1966) e coloro che siano stati danneggiati da emotrasfusioni, i quali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992, possono chiedere e ottenere l’indennizzo previsto dall’art. 2 della medesima legge indipendentemente dall’epoca del contagio e dall’esistenza dell’obbligo di sottoporsi al trattamento che li ha danneggiati. Riguardo a tali soggetti lo Stato "ha ritenuto giusto assumere su di sé gli oneri indennitari" per i danni conseguenti alle emotrasfusioni, che venivano e vengono praticate sotto il suo diretto controllo, anche nel caso in cui il danneggiato sia stato prima informato del rischio connesso a quella pratica terapeutica e lo abbia accettato espressamente, e ciò per la impossibilità di un controllo diffuso circa la genuinità delle sostanze inoculate.

La vaccinazione antipolio, anche prima del 1966, era nella coscienza sociale sentita come obbligatoria per il coinvolgimento delle strutture pubbliche nelle fasi del controllo farmacologico, della somministrazione e della propaganda, per la mancanza della preventiva espressione di un consenso informato e per la conseguenza del rifiuto di ammissione negli asili e nelle scuole. Da ciò la violazione, non solo degli artt. 3 e 38, ma anche dell’art. 32 della Costituzione, in quanto si tratta di danni alla salute. La mancata previsione dell’indennizzo per coloro che in età infantile sono stati danneggiati dal vaccino antipolio contrasterebbe altresì con la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27...

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