Sentenza nº 84 da Constitutional Court (Italy), 20 Settembre 1998

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione20 Settembre 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.84

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 4, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 489, recante "Interventi programmati in agricoltura per l’anno 1996", convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 13 dicembre 1996 e depositato in Cancelleria il successivo 18 dicembre, ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 1996.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 13 dicembre 1996 e depositato il successivo 18 dicembre la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 8, numero 21, e all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonchè alle relative norme di attuazione, ed in particolare all'art. 4 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996), come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578.

    Il decreto legge in esame, all'art. 1, autorizza la spesa di 517 miliardi "al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996", a completamento delle somme destinate da precedenti leggi di programmazione in agricoltura. Detta somma, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, é destinata in parte alla realizzazione di programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (oggi soppresso e sostituito dal Ministero per le politiche agricole, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143); in parte alla copertura finanziaria di rate di mutui di miglioramento fondiario contratti dalle Regioni; e, per lire 147 miliardi, alla "realizzazione di programmi interregionali" (comma 2, lettera b). Tali somme sono assegnate dal CIPE su proposta del Ministro delle risorse agricole d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari di cui all'art. 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del predetto Ministero (comma 3).

    L'art. 2 del decreto legge, oggetto dell'odierna impugnazione, disciplina appunto i "programmi di rilevanza interregionale": a norma del comma 1, essi "possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano", e "individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle Regioni e dalle Province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente" delle politiche agro-alimentari. Il comma 4 del medesimo art. 2 a sua volta prevede che, "qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori".

    Ad avviso della Provincia ricorrente, tali disposti ledono la sua autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria.

    Una prima censura investe il comma 1 dell'art. 2 "in quanto dispone che i programmi di rilevanza interregionale interessanti la Provincia autonoma di Trento possano essere proposti dal Ministero e approvati dal Comitato permanente".

    La ricorrente non contesta la possibilità della collaborazione tra le Regioni e le Province autonome per la realizzazione di programmi di comune interesse, nè nega pregiudizialmente l'ipotesi che tali programmi possano esser concepiti, su base consensuale, anche con la collaborazione del Ministero, ove richiesta; e afferma che il problema non si porrebbe se il programma potesse essere proposto dalle sole Regioni o Province autonome...

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