Sentenza nº 100 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreCesare Mirabelli
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 100

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1996 dal Tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria nel procedimento civile vertente tra la Marusca IV s.s. e Armanno Guaschino, iscritta al n. 1221 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dellíanno 1996.

Visto líatto di costituzione della Marusca IV s.s. nonchË líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 28 ottobre 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani e Sergio Panunzio per la Marusca IV s.s. e líavvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 5 maggio 1996 nel corso di un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico per ottenere dallíaffittuario il risarcimento del danno derivante dallíabbandono dell'allevamento di bestiame lattifero in precedenza esistente, il Tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione.

    Nel contesto della disciplina emanata in applicazione della normativa comunitaria per regolare le quote della produzione di latte bovino assegnate ai singoli produttori, la disposizione denunciata prevede (al comma 1) che la titolarit‡ di ciascuna quota spetta al produttore nella sua qualit‡ di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. La stessa disposizione stabilisce inoltre (al comma 2) che il conduttore puÚ cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, purchË líazienda del produttore acquirente sia ubicata nella medesima regione e si trovi nella stessa categoria di territorio.

    La pretesa fatta valere nel giudizio principale si fonda su di un contratto di affitto stipulato nel 1933, che obbligava il conduttore a tenere nel fondo vacche lattifere, pena il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto. Da diversi anni líaffittuario aveva abbandonato líallevamento di bestiame, nonostante il proprietario avesse ricostruito ed attrezzato, nel 1977, la stalla.

    Il Tribunale di Casale Monferrato ritiene di dover liquidare il danno cagionato al proprietario del fondo per il depauperamento del bestiame e, in caso di ripristino, per la perdita della quota latte, che viene assegnata sulla base della produzione nellíanno precedente. Lo stesso Tribunale ritiene, tuttavia, che la disposizione denunciata avrebbe attribuito all'affittuario la facolt‡ di tenere il comportamento che ha causato il danno, consentendogli di cedere o affittare, totalmente o parzialmente, la quota latte senza che venga alienata l'azienda agricola, con líeffetto di privare il...

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