Sentenza nº 135 da Constitutional Court (Italy), 23 Aprile 1998

RelatorePiero Alberto Capotosti
Data di Resoluzione23 Aprile 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.135

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1996 dal Tar per il Veneto sul ricorso proposto dall'Anfora s.r.l. contro il Comitato regionale di controllo della Regione Veneto ed altro, iscritta al n. 1375 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'Anfora s.r.l., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avv.to Luigi Manzi per l'Anfora s.r.l. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — La società proprietaria della gran parte dei fondi destinati alla realizzazione delle opere previste dal Piano di edilizia economica e popolare (Peep) del Comune di Noventa Padovana proponeva all’ente locale la stipula di una convenzione avente ad oggetto l’esecuzione di detto piano. In particolare, la società si dichiarava disposta ad assumere l’obbligo di edificare gli immobili secondo tipologie conformi agli scopi dell’atto programmatico e di locarli e venderli ai canoni ed ai prezzi concordati, se l’ente non avesse proceduto all’espropriazione dei suoli.

    Il Comune accoglieva la proposta ed approvava lo schema di convenzione, che era però annullato dalla sezione di Padova del Comitato regionale di controllo del Veneto, in quanto giudicato in contrasto con l’art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificato dall’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che imporrebbe alla pubblica amministrazione di procedere all’espropriazione delle aree delle quali intenda ottenere la disponibilità allo scopo di realizzare il Peep.

  2. — La società impugnava innanzi al Tar per il Veneto il provvedimento di diniego e ne chiedeva l’annullamento.

    La ricorrente eccepiva che erroneamente il Comitato di controllo non aveva considerato che l’art.11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce il principio della piena fungibilità dell’attività imperativa e di quella di diritto privato della p.a. e, quindi, sostanzialmente legittima la convenzione, in quanto idonea allo scopo avuto di mira dal Comune, senza prevedere però il ricorso allo strumento espropriativo.

    La Regione Veneto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l’infondatezza della domanda, deducendo che l’art. 11 della legge n. 241 del 1990 non contempla affatto lo schema convenzionale quale modello generale dell’azione della p.a. e che esso era comunque inapplicabile nel caso di specie. L’acquisizione della proprietà dei suoli al patrimonio comunale mira, infatti, anche a consentire la costituzione del diritto di superficie in favore dei privati, ossia una finalità che non può, invece, essere conseguita attraverso la convenzione.

  3. — Il Tar per il Veneto, con ordinanza del 4 luglio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) nella parte in cui non prevede la possibilità per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare con lo strumento dell'accordo con il Comune interessato, in riferimento agli artt. 97, 41 e 42 della Costituzione.

    I giudici premettono che la realizzazione dei Peep può avvenire soltanto attraverso l’espropriazione generalizzata delle aree e la successiva riassegnazione delle stesse, parte in diritto di superficie, parte in proprietà piena. La norma denunziata, a loro avviso, non é stata, infatti, innovata dalle disposizioni della legge n. 241 del 1990, sia perchè quest’ultima é lex posterior generalis, sia perchè l’art. 1 di detta legge contiene una riserva espressa di salvezza delle norme che disciplinano i procedimenti amministrativi connotati di specialità, quali sono appunto quelli di "pianificazione e di programmazione".

    L’art. 35 della legge n. 865 del 1971, secondo i giudici amministrativi, si porrebbe però in parte qua in contrasto:

    1. con il canone di buon andamento della p.a. (art. 97 della Costituzione), interpretato come prescrittivo delle regole di semplificazione ed economicità del procedimento, valori entrambi sottesi sia al modello di azione concordata con i privati interessati, previsto da norme primarie e non solo in tema di programmi di recupero e riqualificazione urbanistica, sia al principio della progressiva riduzione della proprietà pubblica dei beni immobili, attuato...

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