Sentenza nº 234 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 1998

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione23 Giugno 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.234

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1996 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra la CIT TURIN s.r.l. e il Fallimento Di Perna Leonardo iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della CIT TURIN s.r.l.;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l'avvocato Stefano Traldi per la CIT TURIN s.r.l.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la inefficacia di un pagamento eseguito nei confronti di un fallito, la Corte di cassazione, con ordinanza del 18 novembre 1996, ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

  2. - Secondo la Corte rimettente, la norma denunciata, nel disporre che i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci nei confronti dei creditori anche prima dell'affissione (alla porta esterna del Tribunale) ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare e senza che rilevi l'eventuale buona fede del solvens, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto:

    1. non discriminerebbe, quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l’affissione della sentenza dichiarativa di fallimento, tra coloro che abbiano avuti rapporti con il fallito quelli consapevoli e quelli non consapevoli di detta dichiarazione;

    2. discriminerebbe, senza ragionevole motivo, coloro che abbiano avuti rapporti col fallito dopo la...

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