Sentenza nº 398 da Constitutional Court (Italy), 11 Dicembre 1998

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione11 Dicembre 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.398

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera); degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) e dell'art. 1, commi 1, 3 e 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 642 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, concernente interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996); dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale); dell'art. 2, commi 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ricorsi della Regione Lombardia notificati il 15 aprile, il 15 giugno e il 31 luglio 1996, il 20 gennaio (n. 2 ricorsi) e 27 gennaio 1997, depositati il 22 aprile, il 21 giugno e il 9 agosto 1996, il 29 gennaio e il 3 febbraio 1997, rispettivamente iscritti ai nn. 18, 27 e 32 del registro ricorsi 1996 ed ai nn. 12, 14 e 20 del registro ricorsi 1997; della Regione Veneto notificati il 15 aprile, il 15 giugno, il 2 agosto, il 25 settembre, il 7 ottobre e il 21 novembre 1996, il 20 gennaio (n. 2 ricorsi) e 27 gennaio 1997, depositati il 22 aprile, il 21 giugno, il 9 agosto, il 2 e il 14 ottobre e il 27 novembre 1996, il 29 gennaio e il 3 febbraio 1997, rispettivamente iscritti ai nn. 19, 28, 33, 38, 41 e 47 del registro ricorsi 1996 ed ai nn. 13, 15 e 21 del registro ricorsi 1997; della Regione Friuli–Venezia Giulia notificati il 14 giugno, il 4 ottobre e il 21 novembre (n. 2 ricorsi) 1996, il 18 gennaio (n. 2 ricorsi) e il 24 gennaio 1997, depositati il 17 giugno, l'8 ottobre e il 25 novembre 1996, il 24 e il 29 gennaio 1997, rispettivamente iscritti ai nn. 25, 40, 45 e 46 del registro ricorsi 1996 ed ai nn. 3, 4 ed 8 del registro ricorsi 1997; della Regione Emilia–Romagna notificato il 6 agosto 1996, depositato il 14 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1996; della Regione Lazio, notificato il 25 settembre 1996, depositato il 1° ottobre 1996 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1996; della Regione Basilicata, notificati il 23 settembre e il 21 novembre 1996, depositati il 2 ottobre e il 28 novembre 1996, iscritti ai nn. 39 e 48 del registro ricorsi 1996; della Regione Molise notificato il 15 ottobre 1996, depositato il 23 successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1996; della Regione Liguria notificato il 22 novembre 1996, depositato il 2 dicembre 1996 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 1996; della Provincia autonoma di Bolzano notificati il 20, il 22 ed il 27 gennaio 1997, depositati il 29 successivo ed iscritti ai nn. 9, 10 e 11 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 10 novembre 1998 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi gli avvocati Massimo Luciani per le Regioni Veneto e Lombardia, Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Salvatore Di Mattia per la Regione Emilia-Romagna, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Achille Chiappetti per la Regione Lazio e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con due distinti ricorsi, notificati il 15 aprile 1996 e depositati il 22 aprile 1996, le Regioni Lombardia e Veneto sollevano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 113, 117 e 118 della Costituzione numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124 (Regime comunitario di produzione lattiera), nel suo complesso e nei confronti delle disposizioni contenute nell'art. 1.

    Il decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, stabilisce che: a) l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), entro il 31 marzo 1996, deve provvedere alla pubblicazione di bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota latte e dei quantitativi loro spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996 (art. 1, comma 1); b) ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare per il 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti all'osservanza delle risultanze dei predetti bollettini di aggiornamento (art. 1, comma 4); c) resta sospesa, sino al 31 marzo 1997, l'efficacia dell'art. 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, che ha introdotto, in ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali, la possibilità di autocertificare la produzione (art. 1, comma 2); d) l'eventuale ricorso in opposizione avverso le determinazioni contenute nei bollettini deve pervenire all'AIMA entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione dei bollettini stessi da parte delle Regioni; l'AIMA si deve pronunciare su tale ricorso entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento così formato é esperibile il ricorso giurisdizionale ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 1, comma 3); e) la compensazione della produzione lattiera eccedentaria di cui all'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), deve essere effettuata, a partire dal periodo 1995-1996, seguendo specifici criteri di priorità tra i produttori (art. 2, comma 1).

    Le Regioni ricorrenti, premesso che la normativa incide sulla materia dell'agricoltura e quindi sulle competenze regionali, deducono, innanzitutto, la illegittimità costituzionale dell'intero decreto-legge per violazione degli artt. 77, 117 e 118 della Costituzione, dal momento che il decreto stesso sarebbe privo del requisito della straordinaria necessità ed urgenza.

    Le ricorrenti eccepiscono poi la illegittimità dell'art. 1, commi 1 e 4, del decreto, per violazione degli artt. 11, 41, 117 e 118 della Costituzione, dal momento che esso introdurrebbe, sia pure per il solo periodo 1995-1996, una categoria del tutto speciale di bollettini, i cui effetti sul governo del settore lattiero-caseario sarebbero devastanti per le Regioni: tali bollettini, infatti, avrebbero valore definitivo e sostitutivo di qualsiasi precedente determinazione, con riferimento ad una campagna che, in base alla normativa comunitaria finalizzata a consentire una gestione corretta e programmata della produzione lattiera, dovrebbe considerarsi conclusa, posto che essa ha ad oggetto il periodo 1° aprile 1995-31 marzo 1996. La retroattività della disciplina comporterebbe anche la violazione dell'art. 41 della Costituzione: non a caso, del resto, in base alla normativa previgente, i bollettini dovevano essere pubblicati dall'AIMA entro il 31 gennaio di ciascun anno, con l'indicazione dei quantitativi spettanti ai singoli produttori nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo. Ad avviso delle ricorrenti, sarebbero violati ancora gli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal momento che nessuna partecipazione delle Regioni é prevista nella adozione dei nuovi bollettini.

    Le Regioni contestano anche la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 1996, ritenendolo lesivo degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della stessa Costituzione. Gli effetti pregiudizievoli per i produttori, derivanti dalla normativa impugnata, non potrebbero, infatti, non ripercuotersi anche sull'esercizio delle competenze delle Regioni in materia, dal momento che le stesse, già private di qualsiasi possibilità di intervento, sia pure solo consultivo, sarebbero poste nell'impossibilità di governare, sul piano programmatorio, un comparto della politica agraria, percorso da un contenzioso capillare e diffuso.

    Da ultimo, le Regioni ricorrenti contestano la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, perchè il bollettino di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 124 rappresenterebbe uno strumento nuovo, in relazione al quale il Governo avrebbe dovuto rinnovare, con riferimento al procedimento da seguire per la sua approvazione, la previsione della partecipazione delle Regioni, quanto meno nella forma del parere.

    Una censura particolare é posta, poi, dalla sola Regione Lombardia, la quale, sul presupposto che la disciplina impugnata presupporrebbe necessariamente il richiamo alla normativa contenuta nell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 727 del 1994, convertito dalla legge n. 46 del 1995, anche se calata nel peculiare bollettino di cui all'art. 1 del decreto-legge in esame, ritiene che di questa dovrebbe essere nuovamente valutata la...

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