Sentenza nº 422 da Constitutional Court (Italy), 23 Dicembre 1998

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione23 Dicembre 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.422

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli–Venezia Giulia notificato il 5 novembre 1997, e depositato in cancelleria l’11 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 2 settembre 1997 del Direttore reggente della Direzione provinciale del Lavoro di Gorizia con il quale lo stesso si é autonominato Presidente della Commissione provinciale Cassa Integrazione Guadagni Industria di Gorizia ed iscritto al n. 52 del registro conflitti 1997.

Udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

udito l’Avvocato Renato Fusco per la Regione Friuli–Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso depositato l’11 novembre 1997 la Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro–tempore Giancarlo Cruder, ha proposto conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri perchè venga dichiarato che non spetta allo Stato, ed in particolare al Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Gorizia, nominare il presidente della Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell’industria di Gorizia e venga conseguentemente annullato, previa sua sospensione, il decreto del 2 settembre 1997 del medesimo Direttore reggente, con il quale lo stesso si é autonominato presidente della suddetta Commissione.

    La Regione ricorrente lamenta la violazione, oltre che del principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione, dell’art. 6 del proprio statuto speciale (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) e del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli–Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento ed avviamento al lavoro).

    Il suddetto decreto legislativo ha delegato alla Regione Friuli–Venezia Giulia, a partire dal 1° gennaio 1997, l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite all’Ufficio regionale ed a quelli provinciali del lavoro e della massima occupazione nonchè alle Sezioni circoscrizionali per l’impiego, eccettuate le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro trattate nell’ambito della Commissione provinciale di conciliazione e le funzioni relative alla ricognizione ed al monitoraggio del costo del lavoro, dell’osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro (comma 1). Inoltre, dalla medesima data ha disposto il trasferimento alla Regione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle Sezioni circoscrizionali per l’impiego (oltre che della Commissione regionale per l’impiego e di altri organi collegiali) e la soppressione dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La Regione é subentrata nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e di quello soppresso, nonchè nei contratti di locazione degli immobili adibiti a loro sede (comma 2).

    In sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 514 la Regione Friuli–Venezia Giulia ha emanato la legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1 (Disposizioni urgenti di prima applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, recante norme di attuazione dello statuto speciale concernenti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), con cui ha stabilito che le funzioni delegate sono assegnate all’Agenzia regionale del lavoro, ente strumentale della Regione – assegnazione confermata, per un ulteriore lasso di tempo, dalla nuova legge di riforma organica del settore, emanata successivamente alla proposizione del ricorso (legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante "Norme in materia di politica attiva...

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