Sentenza nº 21 da Constitutional Court (Italy), 10 Novembre 1997

RelatoreMassimo Vari
Data di Resoluzione10 Novembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 21

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Renato GRANATA Presidente

Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

Prof. Francesco GUIZZI "

Prof. Cesare MIRABELLI "

Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

Avv. Massimo VARI "

Dott. Cesare RUPERTO "

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

Prof. Valerio ONIDA "

Prof. Carlo MEZZANOTTE "

Avv. Fernanda CONTRI "

Prof. Guido NEPPI MODONA "

Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilit‡, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 (Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni), iscritto al n. 89 del registro referendum.

Vista l'ordinanza in data 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari;

udito l'avvocato Stefano Grassi per i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto, della Puglia e della Toscana.

Ritenuto in fatto

-- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, inRitenuto in fatto applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto, Puglia e Toscana, sul seguente quesito: >.

-- Con ordinanza in data 26-27 novembre 1996 l'Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato la legittimit‡ della richiesta, provvedendo altresÏ ad integrare il quesito, che risulta, quindi, il seguente: >

-- Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente della Corte ha fissato l'adunanza in camera di consiglio per l'8 gennaio 1997, disponendone la comunicazione ai delegati delle Regioni promotrici delle richieste di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

-- In prossimit‡ della camera di consiglio i consiglieri delegati dei Consigli regionali promotori del referendum hanno presentato una memoria nella quale assumono che il decreto legislativo n. 40 del 1993, nonostante abbia in gran parte sostituito la legge 10 febbraio 1953, n. 62, non attua un sistema di controlli effettivamente rispettoso dell'autonomia regionale. Infatti la commissione disciplinata...

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