Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 27 Novembre 1997
Relatore | Massimo Vari |
Data di Resoluzione | 27 Novembre 1997 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 22
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Renato GRANATA Presidente
Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
Prof. Francesco GUIZZI "
Prof. Cesare MIRABELLI "
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
Avv. Massimo VARI "
Dott. Cesare RUPERTO "
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
Prof. Valerio ONIDA "
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
Avv. Fernanda CONTRI "
Prof. Guido NEPPI MODONA "
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilit‡, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali); del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali); dell'articolo 52 e dell'articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonchÈ del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimit‡", comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto", della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), iscritto al n. 90 del registro referendum.
Vista l'ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari,
udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Puglia.
Ritenuto in fatto
-
-- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Puglia, sul seguente quesito:
- la legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali);
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali);
- l'art. 52 e l'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonchÈ del segretario...
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