Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 1997
Relatore | Francesco Guizzi |
Data di Resoluzione | 10 Febbraio 1997 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 26
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Renato GRANATA Presidente
Prof. Giuliano VASSALLI giudice
Prof. Francesco GUIZZI "
Prof. Cesare MIRABELLI "
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
Avv. Massimo VARI "
Dott. Cesare RUPERTO "
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
Prof. Valerio ONIDA "
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
Avv. Fernanda CONTRI "
Prof. Guido NEPPI MODONA "
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione:
a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e
dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti
parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei
seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83
e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3,
limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In
ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è
attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a
norma degli articoli 77, 83 e 84";
art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su
apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato
da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I
contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a
cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato,
accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e n.
2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati
di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi
attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla
unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da
candidati e candidate, in ordine alternato";
art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati",
alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con
esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole
"le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia
che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano
a liste,";
art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e
alle parole "e delle liste";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati";
art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a
liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con
l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere
accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo
17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel
collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali
collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste,
questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è
suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste,
il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno
o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni"
ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato
si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il
contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli
stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale,
senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze
di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per
la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le
successive ventiquattro ore";
art. 18-bis;
art. 19;
art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati
o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o",
alle parole "e della lista dei candidati", nonché alle parole "alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di
collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3,
limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5,
limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le
stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali";
comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";
comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",
nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle
parole: "della lista";
art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";
art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2)
limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle
parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto
le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma
2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4) limitatamente alle
parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle
liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista
già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle
parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle
modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle
parole: "e delle liste contestate o modificate";
art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista";
art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste";
n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei
candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del
candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e
dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di
lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5),
limitatamente alle parole: "e delle liste";
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista";
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e
delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle
parole: "e delle liste";
art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di
candidati";
art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del
manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e n. 6),
limitatamente alle parole: "e di lista";
art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore
diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C"
e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni
contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli
stessi spazi";
art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste
dei candidati nonché";
art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono
compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale.";
art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e
alle parole "o della circoscrizione";
art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e, sulla scheda per la scelta
della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti
alla lista prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi
terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta
della lista rappresenta un voto di lista.";
art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";
art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede
per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il...
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