Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 1997

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione10 Febbraio 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 26

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Renato GRANATA Presidente

Prof. Giuliano VASSALLI giudice

Prof. Francesco GUIZZI "

Prof. Cesare MIRABELLI "

Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

Avv. Massimo VARI "

Dott. Cesare RUPERTO "

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

Prof. Valerio ONIDA "

Prof. Carlo MEZZANOTTE "

Avv. Fernanda CONTRI "

Prof. Guido NEPPI MODONA "

Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum

popolare per l'abrogazione:

a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei

deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso

successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e

dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti

parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei

seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83

e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3,

limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4: "In

ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è

attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a

norma degli articoli 77, 83 e 84";

art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su

apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato

da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I

contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a

cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato,

accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e n.

2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi

in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il

contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati

di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi

attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla

unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da

candidati e candidate, in ordine alternato";

art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati",

alle parole "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni" con

esclusione della parola "medesime"; comma 2, limitatamente alle parole

"le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia

che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano

a liste,";

art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e

alle parole "e delle liste";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati";

art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a

liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con

l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere

accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo

17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel

collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali

collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste,

questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è

suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste,

il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno

o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda

elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni"

ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato

si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il

contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli

stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è

effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale,

senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze

di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono

presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per

la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le

successive ventiquattro ore";

art. 18-bis;

art. 19;

art. 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati

o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o",

alle parole "e della lista dei candidati", nonché alle parole "alle

candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di

collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3,

limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della

circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5,

limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le

stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali";

comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";

comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",

nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle

parole: "della lista";

art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";

art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2)

limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3) limitatamente alle

parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite prescritto

le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma

2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; n. 4) limitatamente alle

parole: "dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle

liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista

già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle

parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle

modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle

parole: "e delle liste contestate o modificate";

art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma

2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di

lista";

art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste";

n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei

delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei

candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno

riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del

candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e

dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di

lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5),

limitatamente alle parole: "e delle liste";

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della lista";

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e

delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle

parole: "e delle liste";

art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di

candidati";

art. 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del

manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e n. 6),

limitatamente alle parole: "e di lista";

art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore

diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C"

e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella

circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni

contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli

stessi spazi";

art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

art. 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma

7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste

dei candidati nonché";

art. 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono

compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi

uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in

ragione proporzionale.";

art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e

alle parole "o della circoscrizione";

art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e, sulla scheda per la scelta

della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il

contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti

alla lista prescelta"; comma 6: "le disposizioni di cui ai commi

terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista

ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta

della lista rappresenta un voto di lista.";

art. 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste

dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

art. 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede

per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il...

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