Ordinanza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 20 Febbraio 1997

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione20 Febbraio 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA n. 49

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Gatto Umberto contro la Regione Veneto ed altra, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1995 (R.0. n.2 Ordinanza n. 49 - Anno 1997 150 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24, 32 e 113 della Costituzione, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità), "e delle successive reiterazioni";

che, secondo il remittente, la disposizione denunciata, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge la commissione unica del farmaco, di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologia nonché alla identificazione delle patologia stesse, avrebbe escluso, fino alla scadenza di un termine divenuto nella prassi (s'intende, per la reiterazione dei decreti-legge) incertus quando, la vigenza di qualsivoglia procedura amministrativa idonea a consentire agli assistiti di ottenere la prosecuzione dell'erogazione gratuita di farmaci inclusi fra quelli di fascia "c", cioè a totale carico dell'utente, di cui pure sia stata riconosciuta l'essenzialità terapeutica;

che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, con disposizione riprodotta successivamente nei...

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