Sentenza nº 111 da Constitutional Court (Italy), 22 Aprile 1997

RelatoreMassimo Vari
Data di Resoluzione22 Aprile 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 111

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6, 12, 17, comma 1 -- in relazione agli artt. 22-38 e 129 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti la istituzione di una imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito in legge 26 novembre 1992, n. 461 -- e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promossi con ordinanze emesse il 7 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno, l'11 gennaio 1996 e il 9 novembre 1995 dal TAR dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 63, 460 e 461 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione della Alleanza Assicurazioni s.p.a. e della Associazione della proprietà edilizia della Provincia di Chieti, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Nicoletta Dolfin per l'Alleanza Assicurazioni s.p.a., Giovanni Pitruzzella per l'Associazione della proprietà edilizia della Provincia di Chieti e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1.-- Nel corso di un giudizio promosso dalla Alleanza Assicurazioni s.p.a. contro l'Amministrazione delle finanze, per l'impugnativa del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili, versata dalla ricorrente per l'anno 1993, la Commissione tributaria di primo grado di Livorno, con ordinanza emessa il 7 novembre 1995 (R.O. n. 63 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di molteplici disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

1.2.-- Le questioni sollevate riguardano, in primo luogo, gli artt. 1 e 5, la cui legittimità costituzionale viene posta in dubbio, per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione. In relazione al primo parametro, l'ordinanza reputa del tutto irrazionale e contrastante con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva l'istituzione di un'imposta patrimoniale ordinaria avente ad oggetto i soli immobili posseduti, ossia una sola componente del patrimonio del soggetto passivo, sì da creare una palese disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che il loro patrimonio sia o meno costituito (in prevalenza o in tutto) da tale categoria di beni.

Al tempo stesso viene lamentata la violazione degli artt. 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, e in particolare la lesione del principio di capacità contributiva, giacchè la legge, nel determinare (art. 5) la base imponibile, con riferimento al valore degli immobili, non terrebbe conto delle eventuali passività che il proprietario ha dovuto contrarre per acquistare o costruire il bene, assumendo perciò quale manifestazione di capacità contributiva un indice solo fittizio di ricchezza.

1.3.-- I commi 2 e 7 del medesimo art. 5 formano del pari oggetto di denuncia, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, quanto ai criteri per la determinazione della base imponibile, individuata attraverso moltiplicatori fissi da applicare alle rendite catastali. Secondo l'ordinanza tali criteri violano il principio di effettività della capacità contributiva e quello di ragionevolezza in ragione della elevatezza dei moltiplicatori, della vincolatività e/o incontrovertibilità dei valori così ottenuti, come pure della illogicità ed irrazionalità insite nella mancata previsione di correttivi in relazione al regime vincolistico di determinazione del canone di locazione.

1.4.-- Viene, inoltre, posta in dubbio la legittimità costituzionale di altre due disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioé dell'art. 6 nonchè dell'art. 17, comma 1, "combinato con i disposti" degli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti la istituzione di una imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, osservando che la previsione di un'aliquota oltremodo elevata e la indetraibilità del tributo dall'imponibile della imposta personale sul reddito si combina, oltretutto, con ulteriori imposte che colpiscono pesantemente il reddito e il patrimonio immobiliare, comportando un effetto espropriativo in violazione degli artt. 42 e 53 della Costituzione.

1.5.-- Sotto il profilo dell'eccesso di delega, risulta denunciato, poi, l'art. 18, comma 3, che, nell'attribuire, per l'anno 1993, all'amministrazione finanziaria la potestà impositiva in materia di ICI, prevede che essa operi in virtù delle vigenti disposizioni in tema di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi. Al riguardo si osserva che il legislatore delegante aveva attribuito la potestà di imposizione in materia di ICI al Comune, contemplando, per le violazioni, sanzioni soltanto amministrative piuttosto tenui, come risulta dall'art. 4, lettera a), numeri 14 e 15 della legge n. 421 del 1992.

1.6.-- Forma, infine, oggetto di censura, per violazione degli artt. 3, 24, 113 e 53 della Costituzione, l'art. 12, il quale prevede, anche in presenza di opposizione all'accertamento, la riscossione coattiva immediata delle somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi. Secondo l'ordinanza, la riscossione immediata ed integrale dell'intero carico tributario nonchè della totalità delle sanzioni irrogate, stravolgerebbe in radice il principio generale, da tempo radicato nell'ordinamento tributario, secondo il quale, in presenza di un atto di impugnazione del contribuente, l'ente impositore procede alla riscossione graduale e frazionata delle imposte accertate, nonchè dei relativi interessi, rinviando le sanzioni.

  1. -- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili e infondate.

    La difesa erariale, nel riportarsi alle pronunzie già emesse dalla Corte e, da ultimo, alla sentenza n. 21 del 1996 (in tema di ISI), rileva che l'ICI é una imposta a carattere patrimoniale la cui base imponibile é determinata oggettivamente partendo dai redditi catastali e che, pertanto, non può tenere conto dei costi sopportati per acquisire il patrimonio nè del reddito prodotto (o non prodotto).

    Quanto, poi, al denunciato eccesso di delega in cui sarebbe incorso l'art. 18, l'Avvocatura dello Stato osserva che l'Amministrazione finanziaria, nel 1993, ha utilizzato sì i mezzi procedimentali stabiliti per le imposte dirette, ma secondo la disciplina sostanziale dell'ICI, quale risulta dal decreto legislativo n. 504 del 1992. La questione, peraltro, sarebbe irrilevante nel giudizio a quo, il cui oggetto riguarda la richiesta di rimborsi di somme regolarmente pagate senza applicazione di sanzioni.

    Anche la questione sulla asserita illegittimità della disposizione dell'art. 12, oltre che essere irrilevante, in quanto, nella specie, la relativa riscossione é avvenuta per versamento diretto, sarebbe comunque infondata, poichè la regola della riscossione frazionata, peraltro non assoluta, viene applicata sulla parte dell'imposta liquidata in riferimento ad una base imponibile da accertare secondo un giudizio di valutazione economica, e non sulla parte dell'imposta riferita ai valori dichiarati o a valori predeterminati, come sono appunto quelli catastali.

  2. -- Si é altresí costituito in giudizio il contribuente, il quale, premesso che le questioni sollevate sono state in gran parte dichiarate inammissibili dalla Corte con sentenza n. 263 del 1994 soltanto per motivi procedurali, evidenzia anzitutto che l'ICI é una imposta patrimoniale ordinaria e speciale gravante sul valore lordo del patrimonio del soggetto passivo limitatamente alla parte costituita da beni di natura immobiliare; ciò sarebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte nelle sentenze nn. 159 del 1985, 143 del 1995 e 21 del 1996, nelle quali la imposizione su patrimoni esclusivamente di natura immobiliare é stata ritenuta conforme a Costituzione in virtù del carattere straordinario e del tutto temporaneo dei tributi ivi considerati, come pure (nel caso dell'imposta straordinaria sugli immobili) della contestuale istituzione di un prelievo gravante sulle liquidità finanziarie.

    Il fatto che la base imponibile prescinda del tutto da eventuali passività che il proprietario ha dovuto contrarre per acquistare o costruire l'immobile, comporterebbe poi un contrasto sia con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla necessità di far riferimento ad indici effettivi di capacità contributiva (sentenza n. 69 del 1965), sia con quelli rilevati dall'analisi della disciplina adottata nella gran parte dei Paesi dotati di imposizioni di tipo patrimoniale sia, infine, con la disciplina...

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