Sentenza nº 236 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 1997

RelatoreMassimo Vari
Data di Resoluzione13 Luglio 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.236

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1995 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso proposto da Griffa Teresa contro l'Ufficio del registro di Torino, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

  1. -- La Commissione tributaria di secondo grado di Torino, con ordinanza del 15 marzo 1995 (r.o. n. 148 del 1996) -- emessa nel corso di un giudizio promosso da Griffa Teresa contro l'Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto l'imposta relativa ad una successione apertasi il 18 giugno 1977 -- ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui dispongono che alla imposta globale si aggiunge l'imposta sulla quota ereditaria assegnata agli eredi indiretti, e cioé a coloro che non siano nè il coniuge nè gli ascendenti o discendenti in linea retta del de cuius, "senza che dal valore di detta quota sia dedotto quanto dell'imposta...

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