Sentenza nº 309 da Constitutional Court (Italy)
Relatore | Cesare Ruperto |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 309
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Renato GRANATA,
Giudici
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
Prof. Valerio ONIDA
Prof. Carlo MEZZANOTTE
Avv. Fernanda CONTRI
Prof. Guido NEPPI MODONA
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); degli artt. 2, commi 2 e 3, 4, comma 1, seconda parte, 45, commi 2, 7 e 9, e 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Sindacato nazionale lavoratori della Scuola (SNALS) contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 1234 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione dello SNALS ed altri e della CGIL, CISL e UIL nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
uditi gli avvocati Carlo Rienzi e Giuseppe Abbamonte per lo SNALS ed altri, Piergiovanni Alleva e Luigi Fiorillo per la CGIL, CISL e UIL e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
-
Nel corso di un giudizio - in cui i ricorrenti, tra i quali il Sindacato nazionale di lavoratori della Scuocia (SNALS), avevano impugnano il CCNL 4 agosto 1995 relativo al comparto del personale della scuola e tutti gli atti dipendenti, presupposti e conseguenziali - il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 2, comma 1, lett. a), l. 23 ottobre 1992 n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), nonchè dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 l. 23 ottobre 1992 n. 421), in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui dispongono la "privatizzazione" del rapporto d'impiego dei pubblici dipendenti (in particolare del comparto scuola) senza tener conto della diversità strutturale tra pubblico impiego e lavoro subordinato privato, b) dell'art. 45, commi 2, 7 e 9, e dell'art. 49, comma 2 dello stesso d.lgs. n. 29 del 1993, in riferimento all'art. 39 Cost., nella parate in cui rendono obbligatori erga omnes i CCNL stipulati dalle confederazioni sindacali e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, rispettivamente, sul piano nazionale e nell'ambito del comparto, senza rispettare le condizioni dettate dall'art. 39 per assicurare tale obbligatorietà.
Il giudice a quo premette una ricognizione del nuovo sistema di contrattazione collettiva per comparti introdotto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, allo scopo di qualificare gli intneressi dedotti in giudizio e, con essa, l'ammissibilità del ricorso. Una volta accertato che gli attori, ed in particolare lo SNALS, sono titolare di un interesse legittimo in relazione a quel particolare oggetto pubblicistico del procedimento contrattuale che é l'autorizzazione alla sottoscrizione, e ritenuta altresì l'attualità di tale interesse, il giudice a quo fa proprie le censure dei ricorrenti circa la legittimità costituzionale della privatizzazione del pubblico impiego.
A sostegno della prima questione, il TAR rimettente ripete testualmente le considerazioni a suo tempo svolte dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato in merito al disegno di legge-delega sulla cui base fu emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli argomenti ivi svolti che portarono a concludere nel senso che il legislatore non avrebbe potuto disporre "del tutto liberamente" la trasformazione del rapporto da pubblico in privato...
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