Sentenza nº 365 da Constitutional Court (Italy), 21 Dicembre 1997

Data di Resoluzione21 Dicembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 365

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Renato GRANATA, Presidente

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

Prof. Valerio ONIDA

Prof. Carlo MEZZANOTTE

Prof. Guido NEPPI MODONA

Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, legge della Regione Veneto, riapprovata il 20- 21 dicembre 1996, recante "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti in materia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato l'11 gennaio 1997, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 1' luglio 1997 il Giudice Piero Alberto Capotosti;

uditi l'Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il ricorrente, e l'avv. Feliciano Benvenuti per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. -- Il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 10 ottobre 1996, ha approvato il disegno di legge recante "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti in materia". La delibera legislativa, comunicata al Commissario del Governo, e' stata oggetto di rinvio da parte del Governo, che ha formulato rilievi sull'art. 4, comma 2, del testo normativo, dove si prevede che "le associazioni [senza fini di lucro che operano a livello nazionale con formale riconoscimento da parte degli organi centrali dello Stato il cui scopo statutario consiste in via prevalente nella promozione del turismo sociale ed aventi sede operativa in almeno tre Province del territorio regionale] possono promuovere le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere adesioni solo entro l'ambito dei propri associati che risultino iscritti da non meno di due mesi".

    Il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 20-21 dicembre 1996, non ha accolto il rilievo governativo concernente la previsione di uno iato temporale tra l'acquisto della qualità di socio e di utente delle attività sociali ed ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo.

  2. -- Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di promuovere l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale della delibera legislativa in questione.

    Sostiene la difesa erariale, reiterando le deduzioni formulate in sede di rinvio, che l' art. 4, comma 2, della legge oggetto del giudizio in via principale viola gli artt. 11 e 117 della Costituzione. L'Avvocatura generale dello Stato premette che lo svolgimento e la prestazione delle iniziative turistico-sociali si inquadrano, al pari di quanto avviene per la legislazione interna, nella nozione di "servizi" di cui all'art. 60 del Trattato CEE, ai sensi del quale sono tali "le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione". Dalla suddetta qualificazione scaturiscono per gli Stati membri, secondo la pacifica e costante giurisprudenza della Corte di giustizia, i divieti di discriminazioni fondate sulla nazionalità del prestatore nonche' di restrizioni all'esercizio della corrispondente libertà di circolazione.

    Si fa notare ancora come la Corte comunitaria abbia esteso la garanzia afferente la libera circolazione dei servizi sino a considerare coperta tanto l'ipotesi del soggetto erogante che si reca nello Stato del destinatario del servizio, quanto l'ipotesi reciproca del destinatario che raggiunga lo Stato in cui e' stabilito il fornitore del servizio.

    Proprio quest'ultima e' l'evenienza specificamente considerata dal Governo nella redazione dei rilievi alla delibera legislativa: se il cittadino di altro Stato dell'Unione europea raggiunge il territorio della Regione Veneto, ove intende fruire dei servizi turistici di un'associazione che e' lì operante, può vedersi negate le prestazioni richieste per difetto del requisito dell'iscrizione almeno bimestrale all'ente: "il che costituirebbe [atteso il carattere provvisorio e limitato nel tempo del suo soggiorno nel Paese] una indebita restrizione della libera prestazione dei servizi, in contrasto con gli artt. 59 e 60 del Trattato".

    La legge regionale, inoltre, comprimerebbe, indebitamente, secondo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'offerta dei servizi che l'associazione de qua intenda rivolgere nei confronti...

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