Sentenza nº 375 da Constitutional Court (Italy), 05 Dicembre 1997

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione05 Dicembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.375

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, notificato il 19 luglio 1997 e depositato in cancelleria in pari data, per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sorto a seguito della nota n. 4473/S dell’8 maggio 1997, con la quale il Presidente del Senato della Repubblica ha comunicato che l’Assemblea, nella seduta del 7 maggio 1997, ha deliberato che quanto affermato dal senatore Erminio Boso nei confronti di Giampiero Cioffredi si configura quale opinione espressa da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nella previsione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; ricorso iscritto al n. 40 del registro conflitti 1997.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica e l’atto con il quale Giampiero Cioffredi chiede di intervenire in giudizio;

udito nell’udienza pubblica del 30 settembre 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi l’avvocato Mario Salerni per Cioffredi Giampiero e l’avvocato Paolo Barile per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1.1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato con riferimento alla delibera con cui il Senato, il 7 maggio 1997, ha qualificato come opinione espressa da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, il fatto attribuito al senatore Erminio Boso, secondo quanto comunicato dal Presidente del Senato con nota n. 4473/S dell’8 maggio 1997.

Il senatore Boso aveva rilasciato nella sala stampa del Senato una dichiarazione, diffusa dall’agenzia AGI il 15 gennaio 1996, e ripresa dal quotidiano "La Nazione" il giorno successivo, nella quale erano contenuti giudizi assai critici sulla persona e l’opera del signor Giampiero Cioffredi, coordinatore nazionale di "Arci solidarietà". Il parlamentare affermava che "promettendo l’Eldorado alla gente del terzo mondo" si finirebbe per "derubare i lavoratori italiani"; in tale valutazione negativa il senatore accomunava, con espressioni molto forti, "la Caritas, i comunisti ed i sindacati", aggiungendo che per regolarizzare un extracomunitario occorrono "dai quattrocento ai seicento milioni" e che "questi negrieri si vogliono spartire tremila miliardi dei contribuenti, fuori bilancio, messi nelle mani della Caritas". Il signor Cioffredi presentava quindi denuncia-querela nei confronti del senatore Boso per il reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Con ordinanza del 27 novembre 1996 é stata trasmessa copia degli atti al Senato della Repubblica circa l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, stante il disposto dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, all’epoca vigente; sul punto, l’Assemblea del Senato ha affermato l’insindacabilità.

1.2. — Il Giudice per le indagini preliminari ha quindi promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha sì riconosciuto alla Camera il potere di valutare la condotta addebitata al suo componente, ma ha affermato il controllo della Corte sul suo corretto esercizio (sentenze nn. 1150 del 1988, 443 del 1993, 129 del 1996).

La condotta del parlamentare, per essere assistita dalla prerogativa dell’irresponsabilità, deve esprimersi attraverso opinioni correlate alla funzione; fuori da tale ambito, l’unica garanzia invocabile é quella della libera manifestazione del pensiero, che l’art. 21 della Costituzione assicura a tutti. Non é il maggiore...

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