Sentenza nº 446 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 1997

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione30 Dicembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.446

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dalla Corte d'appello di Bologna, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte d'appello di Bologna, nel corso di un procedimento per riparazione di ingiusta detenzione, con ordinanza in data 14 novembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere proposta, a pena d'inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato, anziché dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, che abbia subito custodia cautelare, ovvero dalla conoscenza effettiva dell'archiviazione comunque da costui diversamente acquisita.

    Il remittente premette che la questione deve ritenersi senz'altro rilevante, in quanto la domanda di equa riparazione è stata proposta nel giudizio a quo oltre il termine di diciotto mesi dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione.

    Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo rileva che, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Lo stesso diritto, a norma del comma 2 del medesimo articolo 314, spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.

    Tali disposizioni si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione (art. 314, comma 3) e, tuttavia - osserva il remittente - il sistema normativo vigente non prevede alcun adempimento inteso a portare a conoscenza dell'interessato né la pronuncia del provvedimento di archiviazione, né altri atti che a quella pronuncia preludano.

    In questo quadro, secondo la Corte d'appello di Bologna, l'art. 315, comma 1...

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