Sentenza nº 29 da Constitutional Court (Italy), 06 Agosto 1996

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione06 Agosto 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.29

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente :

Avv. Mauro FERRI

Giudici :

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995 dal Consiglio Provinciale, recante: "Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 luglio 1995, depositato in cancelleria il 31 luglio 1995 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1995.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi, per il ricorrente, e gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 21 luglio 1995, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera c), 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante "Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione", riapprovata dal Consiglio il 5 luglio 1995, in riferimento agli artt. 3, 21, 117 e 127 della Costituzione, ed agli artt. 5 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Nel ricorso si espone che la legge, censurata dal Governo in sede di rinvio per più profili, veniva riapprovata - nella seduta del 5 luglio 1995 - tenendo conto dei rilievi formulati nei confronti degli artt. 5 e 8 e senza alcuna modificazione delle disposizioni, pure censurate, contenute negli artt. 3, 6 e 7.

    Le norme impugnate prevedono che la Provincia di Bolzano possa concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale, contributi fino al 30% delle spese di produzione per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige (art. 6), nonché contributi fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato (art. 7).

    L'art. 3, comma 1, lettera c), prevede, a sua volta, che il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi esprima il proprio parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche private locali che trasmettano programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223.

    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri queste disposizioni, contrastando con i principi previsti nella legge 6 agosto 1990, n. 223 - dai quali la legge provinciale non potrebbe, per i limiti espressi dallo statuto, discostarsi, trattandosi di norme fondamentali di riforma economico-sociale - violerebbero le norme costituzionali che regolano i rapporti tra la normativa nazionale e quella degli enti territoriali minori (artt. 117 e 127 della Costituzione ed artt. 5 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), nonché il principio della parità di trattamento (art. 3 Cost.) e quello della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che impone nell'uso dei mezzi radiotelevisivi un pluralismo aperto a tutte o al maggior numero possibile di opinioni.

    Il contrasto viene, in particolare, riferito all'art. 23, comma 2, della legge n. 223 del 1990, in relazione all'art. 16, comma 5, della stessa legge, dal momento che tali norme prevedono la possibilità che le Regioni dispongano agevolazioni solo a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale e individuano i caratteri di questi concessionari. Secondo il ricorrente, tale limitata competenza regionale sarebbe giustificata dalla natura dell'attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, caratterizzata, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge n. 223, dall'assenza dello scopo di lucro e dall'esercizio da parte di soggetti qualificati, come fondazioni, associazioni riconosciute e non, che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonoro a carattere culturale, etnico, politico e religioso. Nel ricorso si osserva anche che, per ottenere la concessione, le emittenti "comunitarie" devono assumere l'obbligo di trasmettere programmi originali autoprodotti, riferiti alle istanze indicate, per almeno il 50% dell'orario di trasmissione, e che sussiste...

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