Sentenza nº 41 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreFernando Santosuosso
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 41

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promossi:

1) con ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento di opposizione proposto dal pubblico ministero presso la Procura circondariale di Bergamo contro Roberto Breda, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) con ordinanza emessa il 5 giugno 1995 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento di opposizione proposto dal pubblico ministero presso la Procura circondariale di Bergamo contro Crippa, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento in camera di consiglio conseguente all'impugnazione, da parte del pubblico ministero presso la Procura circondariale di Bergamo, di un decreto emesso dal Pretore di Treviglio col quale venivano liquidate ad un perito centottanta vacazioni, il Tribunale di Bergamo, investito del reclamo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

    A parere del giudice a quo, infatti, i periti ed i consulenti tecnici, liquidati col sistema delle vacazioni (com'è avvenuto nel caso di specie), verrebbero a subire un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per i periti e i consulenti tecnici liquidati secondo le tabelle di cui al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352.

    Tale trattamento, in considerazione, tra l'altro, dell'impossibilità per il giudice di liquidare più di quattro vacazioni al giorno, oltre a determinare un'ingiusta disparità di trattamento tra le due categorie di ausiliari del giudice, violerebbe anche l'art. 36 della Costituzione, costringendo il giudice a liquidare compensi irrisori o, comunque, non proporzionali alla quantità e qualità del lavoro svolto e non conformi ai criteri di sufficienza della...

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