Ordinanza nº 67 da Constitutional Court (Italy)
Relatore | Francesco Guizzi |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.67
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente :
Avv. Mauro FERRI
Giudici :
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Ferrazini Corrado, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico del maggiore dell'esercito Ferrazini Corrado, accusato del delitto d'abuso d'ufficio (art. 323, primo comma, del codice penale in relazione all'art. 37 del codice penale militare di pace), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 2 marzo 1995, ha sollevato, per violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace;
che secondo detta disposizione "qualunque violazione della legge penale militare Ë reato militare";
che reati "ontologicamente identici" sarebbero considerati militari o comuni in forza del citato art. 37, primo comma, e quindi assoggettati a regimi giuridici diversi (elemento soggettivo, aggravanti, attenuanti, scriminanti, pene principali e accessorie, effetti penali della condanna, diversa giurisdizione, ecc.);
che l'irrazionalit‡ non riguarderebbe soltanto il reato contestato al Ferrazini, ma anche altre figure previste dai codici penali;
che si configurerebbero, infatti, come reati militari l'abuso dell'ufficio di comando, quando si traduce in peculato o malversazione (artt. 215 e 216), ma non il generico abuso; l'omicidio a danno del superiore o dell'inferiore (artt. 186 e 195) nelle situazioni di cui all'art. 199, ma non quando commesso nell'ambiente militare in altre diverse circostanze; le lesioni volontarie (artt. 223 e 224) nei confronti di qualsiasi militare, ma non l'omicidio preterintenzionale o volontario; il furto a danno di militare in luogo militare (art. 239), ma non la rapina; la minaccia...
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