Sentenza nº 120 da Constitutional Court (Italy), 06 Agosto 1967

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione06 Agosto 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 120

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1995 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Tulli Antonia ed altri e Capoccia Lidia, in proprio e nella qualità, ed altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

  1. -- Nel corso di un giudizio promosso da Antonia Tulli ed altri nei confronti di Lidia Capoccia e Fernando Antonini, avente ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza della distanza legale fra edifici, il Tribunale di Spoleto, con ordinanza emessa il 22 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale, e quindi soggetto alla demolizione, un edificio che fronteggi un altro preesistente ma realizzato in totale difformità dalla licenza.

    Premette in fatto il giudice a quo che dagli atti di causa emerge, da un lato, che la costruzione del prevenuto non risulta avere rispettato le distanze legali fra edifici, e, dall'altro, che la costruzione del preveniente è stata realizzata in totale difformità dalla licenza edilizia, sia per essere stato costruito un edificio in luogo di un capannone industriale, sia per non essere stata rispettata la collocazione prevista nel progetto autorizzato che ubicava il fabbricato in un luogo diverso e più distante dal confine.

    Tanto premesso, osserva il giudice rimettente che le norme impugnate, con il consentire anche all'autore di un abuso edilizio la possibilità di agire a tutela dell'osservanza delle distanze legali tra edifici da parte del vicino, che al contrario non ha posto in essere...

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