Ordinanza nº 160 da Constitutional Court (Italy)
Relatore | Cesare Mirabelli |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 160
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Avv. Mauro FERRI Presidente
- Prof. Luigi MENGONI Giudice
- Prof. Enzo CHELI "
- Dott. Renato GRANATA "
- Prof. Giuliano VASSALLI "
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Ligorio Rocco Soleti contro il Comune di Trezzano sul Naviglio ed altra, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di costituzione di Ligorio Rocco Soleti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 nel corso di un giudizio promosso da Ligorio Rocco Soleti per l'annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Comune di Trezzano sul Naviglio e per correggere l'attribuzione di un seggio effettuata dall'Ufficio centrale elettorale, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", che fanno considerare unitariamente tali liste nella ripartizione dei seggi;
che la disposizione denunciata concerne l'elezione del consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e prevede che, dopo l'assegnazione del 60 per cento dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco, i restanti seggi siano assegnati alle altre liste o, appunto...
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