Sentenza nº 205 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione31 Dicembre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 205

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 20 settembre 1995 avente per oggetto: "Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'E.S.A., dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura", e della legge della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 19 ottobre 1995, avente per oggetto: "Norme per il personale dell'E.S.A.", promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificati il 28 settembre e il 28 ottobre 1995, depositati in cancelleria il 6 ottobre e il 6 novembre 1995 ed iscritti ai nn. 49 e 50 del registro ricorsi 1995.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

udito l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente, e gli avv.ti Giovanni Lo Bue, Laura Ingargiola e Giovanni Pitruzzella per la Regione.

Ritenuto in fatto

  1. -- Con ricorso notificato il 28 settembre 1995, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 6 della delibera legislativa 20 settembre 1995 (Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'E.S.A., dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura), per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e dell'art. 14 dello statuto speciale.

    Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, nell'autorizzare l'Ente di sviluppo agricolo ad ampliare la propria pianta organica e ad immettere nei ruoli ampliati, previo esame-colloquio, attuali fruitori di borse di studio per laureati, si porrebbe in contrasto sia con il principio di buon andamento affermato dall'art. 97 della Costituzione, sia con gli artt. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i quali porrebbero, come principio fondamentale di riforma economico-sociale, operante anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale in difetto di una previa verifica dei carichi di lavoro.

    L'intero contesto della disposizione impugnata e, in particolare, le modalità di reclutamento del personale ivi previste, lascerebbero intravedere una sorta di assunzione ad personam, in violazione degli art. 3 e 51 della Costituzione.

    L'Assemblea regionale siciliana, al dichiarato fine di consentire la immediata promulgazione della legge impugnata, limitatamente alla parte non censurata, in data 19 ottobre 1995 ha adottato due diverse delibere legislative: con la prima ha disposto l'abrogazione dell'impugnato art. 6 della legge approvata il 20 settembre 1995; con la seconda (Norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo), ne ha riprodotto il contenuto con lieve modifica (aumento di una ulteriore unità dei posti in organico da assegnare ai borsisti laureati).

    La delibera riproduttiva è stata impugnata dal Commissario dello Stato con atto notificato il 28 ottobre 1995, nel quale, oltre a rinnovare integralmente le censure mosse con il precedente ricorso, egli si duole del fatto che il procedimento seguito dall'Assemblea regionale (abrogazione di una disposizione impugnata e contemporanea riproduzione del suo contenuto in una distinta delibera legislativa) configurerebbe una prassi anomala, produttiva dell'onere di una duplice impugnazione per lo stesso Commissario; la legge, inoltre, sarebbe stata approvata senza alcun approfondimento e senza che la Regione Siciliana cogliesse l'opportunità di una nuova discussione alla luce dei motivi fatti valere in precedenza dal Commissario.

  2. -- Nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, si è costituita la Regione Siciliana, chiedendo, quanto al primo ricorso del Commissario dello Stato, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'abrogazione espressa della norma impugnata.

    In entrambi i giudizi, la difesa della Regione sostiene, poi, l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate...

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