Sentenza nº 244 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 1996

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione20 Maggio 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 244

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con ordinanze emesse:

1) il 16 gennaio 1996 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. e CO.AL. S.p.a., iscritta al n. 243 del registro ordinanze del 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 27 novembre 1995 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano e Provincia (F.L.M.U.) e FIAT AUTO S.p.a., iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione della Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano e Provincia (F.L.M.U.) e della FIAT AUTO S.p.a. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Roberto Muggia per la Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano e Provincia (F.L.M.U.), Giacinto Favalli, Paolo Tosi, Raffaele De Luca Tamajo e Roberto Nania per la FIAT AUTO S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1.-- Nel corso di un procedimento promosso ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dalla Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano e provincia - FLMU, affiliata alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.), contro la S.p.a. FIAT Auto per denunciare come antisindacale il rifiuto di riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalla ricorrente, il Pretore di Milano, con ordinanza del 27 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge citata n. 300 del 1970, "nella parte (primo comma) in cui limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi".

In conformità dei risultati del referendum indetto con d.P.R. 5 aprile 1995, il d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, ha parzialmente abrogato il primo comma dell'art. 19, il cui testo è ora del seguente tenore: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva".

La rilevanza della questione è motivata sul riflesso che "all'eventuale pronuncia dichiarativa della Corte nel senso indicato dalla FLMU corrisponderà la qualificazione antisindacale della condotta denunciata".

Nel merito il giudice rimettente osserva che con le sentenze nn. 54 del 1974, 334 del 1988 e 30 del 1990 questa Corte aveva riconosciuto l'aderenza ai richiamati principi costituzionali dell'art. 19 nella formulazione originaria che prevedeva, con ponderato equilibrio, due indici alternativi di rappresentatività, l'affiliazione alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale oppure, trattandosi di sindacati autonomi, l'avere stipulato contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva. Col nuovo testo questo modello ritenuto conforme alla Costituzione è venuto meno, restando come unico requisito per il riconoscimento della rappresentatività lo strumento negoziale, allargato alla contrattazione aziendale, così che il riconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale dipenderebbe esclusivamente dal c.d. potere di accreditamento del datore di lavoro.

Oltre al principio dell'autonomia sindacale sancito dall'art. 39 Cost., sarebbe violato anche l'art. 3 Cost. perché si sarebbe introdotta la possibilità di costituire rappresentanze a favore di organizzazioni sindacali prive di effettiva rappresentatività, sol che siano firmatarie di contratti collettivi, e di negarla ad organizzazioni che, pur rappresentative sia esternamente che nell'ambito aziendale, non abbiano sottoscritto alcun accordo.

1.2.-- Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita l'associazione sindacale ricorrente chiedendo in via principale la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, in via subordinata una sentenza interpretativa di rigetto nel senso che "la stipulazione di contratti collettivi di lavoro costituisce una presunzione di rappresentatività, che non preclude, al sindacato che sia per altra via maggiormente rappresentativo, la prova in ordine alla ricorrenza di tale requisito al fine di legittimamente costituire una...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2012
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 10 Ottobre 2012
    • 10 Octubre 2012
    ...nelle unita' produttive riservate a sindacati identificati mediante criteri non conformi a razionalita' (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 244 del 1996 che ha escluso la violazione dell'art. 39 Cost. sul rilievo che le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unita' produttive foss......
  • n. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2012 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 13 Marzo 2013
    • 12 Diciembre 2012
    ...nelle unita' produttive riservate a sindacati identificati mediante criteri non conformi a razionalita' (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 244 del 1996 che ha escluso la violazione dell'art. 39 cost. sul rilievo che le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unita' produttive foss......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT