Sentenza nº 297 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996
Relatore | Renato Granata |
Data di Resoluzione | 31 Dicembre 1996 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 297
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Avv. Mauro FERRI Presidente
Prof. Luigi MENGONI Giudice
Prof. Enzo CHELI "
Dott. Renato GRANATA "
Prof. Giuliano VASSALLI "
Prof. Francesco GUIZZI "
Prof. Cesare MIRABELLI "
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
Avv. Massimo VARI "
Dott. Cesare RUPERTO "
Dott. Riccardo CHIEPPA "
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
Prof. Valerio ONIDA "
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal Tribunale di Salerno sul ricorso proposto da Libero Luciana iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Renato Granata.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 15 gennaio 1996 il Tribunale di Salerno -- adito con ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di un figlio naturale di anteporre al cognome, derivatogli dall'(unico) riconoscimento della madre naturale intervenuto oltre quaranta anni dopo il parto, il precedente cognome attribuito dall'ufficiale di stato civile -- ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile in riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, assumendo il cognome del genitore che per primo lo abbia riconosciuto, ha diritto di mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno distintivo della sua identità personale.
In particolare il tribunale rimettente osserva che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, primo e più immediato elemento della quale è proprio il nome, sicché sussiste un'autonoma esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive.
Il tribunale rimettente invoca poi la sentenza n. 13 del 1994 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 della Costituzione, l'art. 165 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238...
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