Sentenza nº 304 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996

RelatoreRenato Granata
Data di Resoluzione31 Dicembre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 304

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. Mauro FERRI Presidente

Prof. Luigi MENGONI Giudice

Dott. Renato GRANATA "

Prof. Giuliano VASSALLI "

Prof. Francesco GUIZZI "

Prof. Cesare MIRABELLI "

Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

Avv. Massimo VARI "

Dott. Cesare RUPERTO "

Dott. Riccardo CHIEPPA "

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

Prof. Valerio ONIDA "

Prof. Carlo MEZZANOTTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da Ciccaglione Giuseppe ed altri contro il Comune di Riccia ed altri, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di Ciccaglione Giuseppe ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il Giudice relatore Renato Granata;

udito l'avv.to Sergio Panunzio per Ciccaglione Giuseppe ed altri.

Ritenuto in fatto

  1. -- Con ordinanza del 3 ottobre 1995 il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 25 marzo 1993, n.81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il sopravvenire della morte o dell'impedimento permanente del candidato alla carica di sindaco comporti il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature.

    Premette il Tribunale amministrativo regionale rimettente che alcuni cittadini elettori, nella qualità anche di candidati consiglieri comunali e di presentatori della lista n. 3 nelle elezioni del 23 aprile 1995 per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di Riccia, Comune con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, avevano impugnato gli atti del procedimento elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, lamentando la mancata sospensione del procedimento stesso da parte del Ministero degli interni e della Prefettura di Campobasso, in ragione del decesso, in data 21 aprile 1995, del candidato sindaco cui era collegata la suddetta lista n. 3.

    La disposizione applicabile nella specie (art. 5 cit.) -- prosegue il Tribunale amministrativo regionale rimettente -- non contempla l'ipotesi di un differimento della competizione elettorale quando sopravvenga, alla presentazione delle candidature, l'impedimento permanente o il decesso del candidato sindaco. D'altra parte l'unico riferimento normativo (contenuto nell'art. 6, comma 6, della legge n. 81 del 1993) all'evenienza del decesso, o dell'impedimento permanente, del candidato sindaco nell'imminenza delle consultazioni elettorali disciplina una fattispecie diversa e particolare, e cioè quella in cui l'evento si verifichi, nelle elezioni relative ai Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, quando sia già esaurito il primo turno e prima dello svolgimento del turno di ballottaggio. Tuttavia la mancata previsione della sospensione della consultazione elettorale (e quindi l'irrilevanza dell'evento del decesso del candidato sindaco prima della data fissata per le operazioni di voto) ha l'effetto non solo di privare il corpo elettorale di una delle possibilità di scelta in ordine all'organo più rappresentativo dell'istituzione comunale, ma produce anche, come ulteriore conseguenza, l'alterazione dei rapporti tra le liste collegate ai vari candidati alla carica di sindaco, le quali, in base alla legge, vengono votate solo mediante il voto attribuito al candidato sindaco. Infatti il proseguimento del procedimento elettorale dopo il decesso del candidato sindaco comporta, in un sistema elettorale che è tutto imperniato sulla figura di tale candidato, una compressione del diritto di elettorato attivo, in quanto gli elettori vengono privati di una delle possibilità di scelta non solo nella elezione del sindaco, ma altresì nella competizione tra le liste dei candidati consiglieri stante il grave pregiudizio sopportato dalla lista collegata al candidato non più idoneo, in maniera definitiva, all'assunzione della carica.

    Inoltre -- prosegue il Tribunale amministrativo regionale rimettente -- il venir meno, per fatto imprevedibile, di uno dei candidati, compromette (con sacrificio del principio di eguaglianza) anche il diritto di elettorato passivo dei consiglieri appartenenti alla lista collegata, i quali subiscono senza colpa un pregiudizio ravvisabile nella perdita di efficacia della loro candidatura per il venir meno dell'elemento trainante del consenso. Infine si avrebbe che, ove il candidato sindaco deceduto risultasse comunque vincitore delle elezioni, queste dovrebbero essere necessariamente e immediatamente ripetute, verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 37-bis della legge n.142 del 1990, che prevede lo scioglimento del consiglio comunale quando muoia il sindaco già eletto. Ma lo svolgimento necessario di un procedimento elettorale, che abbia la concreta prospettiva di un esito inutile, viola il principio di buon...

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