Sentenza nº 387 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996
Relatore | Cesare Ruperto |
Data di Resoluzione | 31 Dicembre 1996 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.387
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente :
Avv. Mauro FERRI
Giudici :
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
Prof. Valerio ONIDA
Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1996 dal Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione sul ricorso proposto da Campagna Luigi, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione di Campagna Luigi nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per Campagna Luigi e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
-- Il Collegio centrale di garanzia elettorale presso la Corte di cassazione -- nel decidere sull'impugnativa di un provvedimento con cui il Collegio regionale presso la Corte d'appello di Catanzaro aveva inflitto una sanzione amministrativa ad un candidato alle elezioni regionali per il mancato deposito della dichiarazione concernente le spese sostenute durante la campagna elettorale -- con ordinanza emessa il 13 maggio 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), che detta la disciplina delle campagne per le elezioni delle due Camere, poi estesa dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, anche alle elezioni regionali. Le specifiche disposizioni denunciate sono: a) l'art. 13, comma 3, l'art. 14, commi 1, 3 e 4, e l'art. 15, comma 8 -- in riferimento agli artt. 101 e 102 della Costituzione --, nella parte in cui non prevedono che agli accertamenti e alle contestazioni di competenza del Collegio regionale di garanzia provveda un soggetto pubblico distinto dal Collegio stesso; b) l'art. 14, comma 4 -- in riferimento all'art. 24 della Costituzione --, nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di essere sentite dinanzi al Collegio regionale di garanzia elettorale; c) l'art. 14, comma 5 -- in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione --, nella parte in cui non contempla nel procedimento dinanzi al Collegio centrale di garanzia elettorale la partecipazione del soggetto pubblico di cui sub a) o, nell'ipotesi di reiezione della questione di cui sub a), dello stesso Collegio regionale configurato come autorità amministrativa o di un suo rappresentante; d) l'art. 14, comma 5 -- in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione --, nella parte in cui non prevede l'impugnazione, da parte del soggetto pubblico di cui sub a) o dell'amministrazione legittimata, delle decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale favorevoli al candidato; infine, e) l'art. 14, comma 5 -- in riferimento all'art. 24 della Costituzione --, nella parte in cui non prevede che il ricorrente dinanzi al Collegio di garanzia elettorale possa depositare memorie, possa chiedere copia degli atti del procedimento e possa esser sentito.
Prima di formulare dette questioni, il Collegio rimettente trascrive il contenuto di una propria decisione in cui, "anche a prescindere dalla natura propriamente giurisdizionale", si era dichiarato legittimato a proporre questioni di legittimità costituzionale. Sul punto esso argomenta nel senso: a) di essere costituito in modo che venga assicurata la sua indipendenza, b) di esercitare funzioni vòlte all'applicazione obiettiva del diritto, c) di emettere...
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