Sentenza nº 62 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreCesare Ruperto
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 62 ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Ugo SPAGNOLI

Giudici

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Addotta Agostino e Albanesi Ottorino ed altra, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

Il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 2 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile, "nella parte in cui prevede l'incapacità a testimoniare del coniuge in presunto regime di comunione legale dei beni, di cui alla sez. III del capo VI del libro I c.c., beni che possono essere incrementati o decurtati in dipendenza del giudizio in cui è parte in causa l'altro coniuge".

La questione trae origine da un giudizio di risarcimento per danni derivanti da circolazione stradale. In ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la moglie del convenuto, citata quale teste sul fatto, non è stata ammessa in conseguenza dell'eccezione sollevata dall'attore, in ragione della preclusione derivante dalla normativa denunciata. Mentre, nell'auspicata ipotesi in cui "intervenisse una decisione di incostituzionalità, la teste potrebbe essere sentita, anche d'ufficio, ex art. 317 c.p.c.".

Il giudice remittente specifica inoltre di "avere accertato, previa acquisizione di certificato anagrafico, che il matrimonio era avvenuto circa ventuno anni prima, che i coniugi non avevano operato la scelta ex art. 162 c.c., per cui eventuali attribuzioni patrimoniali, relative al risarcimento del danno, oggetto del giudizio...

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