Ordinanza nº 74 da Constitutional Court (Italy), 29 Settembre 1995
Relatore | Renato Granata |
Data di Resoluzione | 29 Settembre 1995 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 74
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Ugo SPAGNOLI
Giudici
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 10, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di I grado di Milano su ricorso proposto da Occhionero Achille contro l'Ufficio II.DD. di Milano iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano - con ordinanza del 3 marzo 1994, emessa in un giudizio promosso da un contribuente per contestare l'esclusa deducibilit‡ di spese di psicanalisi ai fini dell'IRPEF dovuta per il 1983 - ha sollevato questione incidentale di legittimit‡ costituzionale degli artt. 10, lettera d, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 10, lett. e, d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, nella parte appunto in cui non includono tra le spese mediche deducibili, ai detti fini, quelle di psiconalisi e psicoterapia, "sopratutto se sostenute (come nella specie) "negli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della L. 18 febbraio 1989 n. 56 istitutiva dell'ordinamento della professione di psicologo", per asserito contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, Ë intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per eccepire l'infondatezza, sotto ogni profilo, della cosÏ proposta impugnativa.
Considerato che, per quanto attiene alla attualit‡, la questione (a prescindere da ogni rilievo di ammissibilit‡) Ë comunque manifestamente infondata, per la ragione, che nel vigore della legge n.56/1989 citata, le spese di psicanalisi sono pienamente ammesse in deduzione...
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