Sentenza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 08 Maggio 1995

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione08 Maggio 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.154

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio BALDASSARRE Presidente

Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana), promossi con sei ordinanze emesse l'11 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia iscritte ai nn. 766, 767, 768, 769, 770 e 771 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione della lista "Centro Cristiano Democratico" nonchè l'atto di intervento della Regione siciliana; udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; uditi gli avvocati Girolamo Rubino per la lista "Centro Cristiano Democratico", Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. -- Nel corso del giudizio proposto da Giuseppe Morreale nei confronti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Pretura di Caltanissetta per l'annullamento del verbale n. 4 del 19 maggio 1994, con il quale il Morreale, candidato nella lista n. 4 denominata "Forza Italia", non era stato ammesso alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale di Caltanissetta, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, con ordinanza iscritta nel Registro Ordinanze con il numero 766/94, ha sollevato, in riferimento agli artt. 14 e 15 dello Statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana), nella parte riprodotta nell'ultimo comma dell'art. 18 del t.u. approvato con Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), il quale dispone che contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale "è ammesso ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa".

    Il giudice a quo, dopo aver ricostruito il quadro della normativa applicabile alle elezioni per i consigli provinciali nella Regione siciliana e dopo aver dato conto degli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa, osserva che la questione è senz'altro rilevante, in quanto, sulla base della disposizione impugnata, nella interpretazione ad essa data dall'organo di secondo grado di giustizia amministrativa in Sicilia - interpretazione che, appunto, non consentirebbe l'impugnazione di atti intermedi del procedimento elettorale prima della proclamazione degli eletti -, il ricorso vòlto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione elettorale circoscrizionale, con la quale il ricorrente era stato escluso dalla competizione elettorale a causa della non coincidenza della data di nascita dello stesso ricorrente quale risultante dalla dichiarazione di presentazione della lista e dall'atto di accettazione della candidatura, dovrebbe essere dichiarato inammissibile perchè proposto prima della proclamazione degli eletti.

    Rilevata, quindi, la specificità della situazione della Regione siciliana, dal momento che analogo ricorso, alla stregua della evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, non avrebbe il medesimo esito in nessuna altra parte del territorio nazionale, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma dalla applicazione della quale discenderebbe un simile risultato.

    Un primo profilo di illegittimità è individuato dal giudice a quo nel contrasto con le disposizioni statutarie attributive della competenza legislativa alla Regione siciliana (artt. 14 e 15 dello Statuto), le quali, appunto, non prevedono attribuzioni regionali circa la disciplina del diritto di azione in materia di contenzioso elettorale.

    In so stanza, secondo il giudice a quo, la Regione siciliana ben potrebbe disciplinare l'elezione degli organi degli enti locali siciliani in base agli artt. 14, lettera o), e 15 dello Statuto, ma l'esercizio della competenza legislativa in materia dovrebbe essere limitata al procedimento in sè, e non estesa alle regole proprie del contenzioso elettorale e, in particolare, alle regole e ai termini per le impugnazioni.

    Ulteriori profili di illegittimità sono riscontrati dal giudice a quo nel contrasto diretto con alcuni principi della Costituzione, i quali riservano allo Stato la disciplina del contenzioso elettorale per l'evidente incidenza della stessa sul procedimento giurisdizionale e sulla capacità di agire (artt. 24 e 113). La disciplina applicabile nel territorio della Regione siciliana, inoltre, violerebbe anche il principio di eguaglianza, dovendosi in materia...

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